17 Giugno 2021
Reoco senza lo sconto facciate e l'ecobonus
di Alessandro Germani
La società veicolo di appoggio (Reoco) costituita nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione immobiliare non può accedere né al bonus facciate né all'ecobonus. È la chiusura che arriva dalla risposta a interpello 415 del 16 giugno.
Alfa è una Reoco di un'operazione di cartolarizzazione di crediti deteriorati di una Spv iscritta all'elenco delle società veicolo della Banca d'Italia. La sua finalità è quella di preservare il valore degli immobili a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, massimizzando i proventi delle operazioni immobiliari a vantaggio dei portatori dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione. Le Reoco sono disciplinate dall'articolo 7.1, comma 4, della legge 130/99, cosicché gli immobili acquisiti costituiscono patrimonio separato rispetto alla società e le somme derivanti dalla vendita degli immobili sono destinate esclusivamente alla Spv.
L'ipotetico reddito della Reoco potrebbe quindi emergere solo al termine dell'operazione di cartolarizzazione, dopo aver soddisfatto i portatori dei titoli. In relazione ad un immobile posseduto nell'ambito di questa operatività di cartolarizzazione la Reoco vorrebbe beneficiare dei bonus citati, essendo soggetto passivo di Ires e Irap, quantomeno mediante la cessione del credito d'imposta, viste le aperture per i non residenti (risposta 500 del 2020) e per i soggetti in no tax area (circolare 24/E/20).
La risposta delle Entrate è negativa. Viene infatti rammentato che anche per le società di cartolarizzazione immobiliare (articolo 7.2 della legge 130/99) è stato escluso un profilo di possesso di reddito (risposta 132/21).
La Reoco vorrebbe usufruire del bonus facciate e dell'ecobonus su un immobile di proprietà in corso di valorizzazione.
La circolare 2/E/20 per il bonus facciate e la circolare 34/E/20 per l'ecobonus hanno chiarito che tra i soggetti passivi rientrano anche i titolari di reddito d'impresa.
Ma il superbonus è stato negato agli Oicr che non sono soggetti ad Ires e Irap (circolare 24/E/20). Non è dirimente infatti che la Reoco potrebbe al termine delle operazioni conseguire un reddito.
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