24 Giugno 2021
Ramo d'azienda cessato, spazio alla deduzione dell'avviamento residuo
di Alessandro Germani
L'avviamento residuo in caso di cessazione di un ramo d'azienda è deducibile come sopravvenienza passiva. Ad affermarlo è la risposta a interpello 429/2021 delle Entrate.
La società aveva acquisito nel 2015 un ramo d'azienda afferente alle prenotazioni alberghiere online pagando nel prezzo anche un avviamento, che ha dedotto in diciottesimi in base all'articolo 103, comma 3, del Tuir. Per via della concorrenza internazionale e da ultimo delle difficoltà della pandemia, la società ha deciso nel 2020 di interrompere l'operatività del portale per non incorrere in ulteriori perdite. Ha quindi proceduto a spesare in toto l'avviamento residuo e nel 2021 ha iniziato una nuova e differente attività (consulenza informatica).
Ricordiamo che per le immobilizzazioni materiali l'eliminazione dal processo produttivo è deducibile in base all'articolo 102 comma 4 del Tuir, mentre per le immateriali non esiste una norma speculare. Motivo per cui per l'istante si applica l'articolo 101, comma 4, del Tuir in presenza di una sopravvenienza passiva (deducibile) da eliminazione di una posta attiva.
L'avviamento, infatti, è l'attitudine a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria (sovrareddito). Ma esso viene meno con la cessazione dell'attività del complesso produttivo del ramo d'azienda. L'Agenzia concorda con la soluzione suggerita. Viene ribadito che in base all'Oic 24 l'avviamento è iscritto fra le immobilizzazioni immateriali se:
- è acquisito a titolo oneroso;
- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- è costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscono quindi benefici economici futuri;
- è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo.
Il pensiero dell'Agenzia sembra motivato dal fatto che la cessazione del ramo d'azienda individua un'operazione di tipo realizzativo. Motivo per cui si applica l'articolo 101, comma 4, del Tuir e la sopravvenienza relativa sarà fiscalmente deducibile. Ciò a differenza del caso di cui alla circolare 8/E/10 in cui l'avviamento restava in capo al conferente e continuava pertanto a dedursi in diciottesimi.
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