30 Agosto 2020
Pir alternativi aperti a chi punta sugli investimenti in asset illiquidi
di Alessandro Germani
I Pir alternativi sono stati introdotti con il decreto Rilancio (Dl 34/2020) per fornire risorse allo sviluppo delle pmi utilizzando gli Oicr chiusi, superando i limiti mostrati dai Pir ordinari (previsti dalla legge 232/2016). Lo scopo è sempre la ricerca di capitali alternativi all'indebitamento bancario, ma le novità sono molte. Ciò che resta invariato tra i due strumenti è l'importante defiscalizzazione: a fronte della detenzione quinquennale (holding period), c'è la completa detassazione sia dei redditi di capitale (dividendi) sia dei redditi diversi (capital gain) prodotti dall'investimento. E non c'è imposta di successione.
Tra 2017 e 2018, l'afflusso di risorse ai Pir ordinari è andato ben oltre le migliori aspettative. Ma la finalità è stata raggiunta solo in parte: probabilmente l'investimento in Pir spesso non avviene in via diretta, ma tramite compagnie assicurative e Oicvm. Per questi ultimi esistono vincoli molto stringenti di investimento in asset illiquidi, vista la loro natura di fondi aperti.
Dopo le vicissitudini dello scorso anno per "spostare" l'investimento verso il venture capital (ancora più illiquido), si è giunti ai Pir alternativi: l'articolo 136 del Dl 34/2020 richiede un investimento, per almeno i due terzi dell'anno solare, di almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in:
- strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti in Italia o in Stati Ue o al See con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- prestiti erogati a tali imprese;
- crediti delle medesime imprese.
Il tutto con un vincolo di concentrazione che viene elevato al 20%.
Quindi è stato ben chiarito che l'investimento può riguardare sia l'equity sia il debito, facendo esplicito riferimento a prestiti e crediti. E il vincolo di concentrazione è stato raddoppiato a riprova della natura potenzialmente illiquida dell'asset (con conseguente maggior rischiosità).
A oggi, mentre nel Pir ordinario i limiti restano a 30.000 euro annui e 150.000 complessivi, nel Pir alternativo sono stati innalzati a 300.000 euro all'anno e 1.500.000 euro complessivi. L'innalzamento a 300.000 euro (rispetto al precedente limite annuo di 150.000) è frutto del recente decreto Agosto (articolo 68 del Dl 104/2020).
A livello di asset allocation personale, ciascuno potrà avere un Pir ordinario e uno alternativo: la norma dà una nuova declinazione al principio dell'unicità del Pir, per cui una stessa persona fisica potrà avere un Pir con i limiti ordinari ed uno con i limiti maggiorati, fermo restando che ogni piano di risparmio a lungo termine non potrà avere più di un titolare.
Ma ciò che sembra fare la differenza è l'intervento degli Oicr chiusi, che hanno possibilità di investimento molto più confacenti con la natura degli asset illiquidi rispetto ai vincoli imposti ai fondi aperti. La relazione illustrativa alla norma chiarisce che gli intermediari atti ad operare su questi nuovi Pir sono, oltre a Oicr aperti e compagnie assicurative (rami vita e capitalizzazione), anche Fia quali:
- gli Eltif (a tal fine viene infatti abrogato l'articolo 36-bis del Dl 34/2019 che aveva introdotto questi soggetti);
- i fondi di private equity;
- i fondi di private debt;
- i fondi di credito.
Può essere utile a questo punto comprendere quali siano le imprese destinatarie delle risorse apportate con i Pir alternativi.
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