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06 Agosto 2021

Perdite su crediti per default, retroattiva la regola del 2015

di Alessandro Germani



La deducibilità delle perdite su crediti nell'arco temporale che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla data in cui il credito doveva essere cancellato dal bilancio si applica anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, anno di introduzione delle nuove regole in base al decreto internazionalizzazione. È questa in sintesi la sentenza 22314/2021 della Cassazione.
A seguito del fallimento di un cliente avvenuto nel 2001, la società non aveva dedotto in quell'anno la perdita perché aveva atteso la lettera del curatore, del febbraio 2004, che attestava l'irrecuperabilità per mancanza di attivo. E aveva dedotto la perdita nel 2003, con contestazione dell'Agenzia secondo cui la deducibilità doveva essere ancorata alla data della sentenza dichiarativa di fallimento. In realtà, poi, deve essere applicato il principio di competenza, come chiarito anche dalla circolare 26/E/13. La Cassazione ha anche sancito che non si può scegliere il periodo d'imposta in cui procedere alla deduzione (sentenze 22135/10, 8821/12, 23330/17).
Tuttavia il Dlgs 147/15 ha introdotto il comma 5-bis all'articolo 101 del Tuir stabilendo per i minicrediti e per i crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali che la deduzione possa avvenire fino al momento in cui si deve procedere alla cancellazione dal bilancio (dies ad quem), dando maggiore libertà al contribuente e sgravandolo da un controllo sul singolo anno di inizio della procedura. L'articolo 13, comma 3, del decreto (norma interpretativa, valida quindi anche per il passato), stabilendo la deducibilità nell'esercizio di cancellazione, di fatto sancisce una "finestra temporale" che consente di dedurre queste perdite dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento alla data in cui, in base ai principi contabili, il credito va cancellato dal bilancio.

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