03 Ottobre 2020
Neutralità fiscale sulle cessioni per riorganizzazioni
di Alessandro Germani
Il pensiero delle Entrate sui conferimenti di minoranza qualificata sembra ormai chiaro, in base alle pronunce susseguitesi dall'estate a oggi. È palese che per l'Agenzia l'interpretazione letterale dell'articolo 177 comma 2-ter del Tuir porti a escludere il regime di neutralità nel caso in cui la conferitaria non sia integralmente posseduta dal socio persona fisica. È quanto si desume dalle risposte n. 229, 309, 314 e 315. Questo a livello di interpretazione di chiusura.
Ma a livello di apertura si segnala invece la risposta n. 429 di ieri, in cui è stato dato semaforo verde a una serie di cessioni di partecipazioni propedeutiche al raggiungimento delle condizioni per ottenere la neutralità indotta del conferimento di minoranza.
Come dire che è lecito "precostituirsi" le condizioni quando il tutto è finalizzato a una fisiologica operazione di riorganizzazione più ampia.
La risposta riguarda una holding di famiglia da cui parte una struttura ramificata di società.
C'è un disimpegno progressivo del padre e la volontà dei due figli di costituire ciascuno una propria holding in modo tale da avere ciascuno la libertà di perseguire i propri progetti. Lo strumento è quello del conferimento ex articolo 177 comma 2-bis in presenza di partecipazioni di minoranza qualificata qualora i due contenitori destinatari siano posseduti al 100% da ciascuno dei due fratelli. Ma quando si ha a che fare con una holding il check deve essere effettuato su tutte le partecipazioni sottostanti, utilizzando la demoltiplicazione.
Gli elementi valorizzati nell'istanza per l'ottenimento dell'esito favorevole riguardano:
- l'assenza di alcun risparmio d'imposta indebito, perché la precostituzione delle condizioni per l'ottenimento della neutralità in altri ambiti (regime dei forfetari) è stata avallata dalle stesse Entrate (circolare 9/E/19); peraltro nella norma non ci sono indicazioni/limiti temporali da rispettare fra la cessione delle partecipazioni e il conferimento di minoranza e l'unico vantaggio fiscale conseguito è la non tassazione del conferimento, che peraltro risponde alla ratio legis;
- tutte le operazioni rispondono a un'effettiva sostanza economica che è quella di deconsolidare alcune partecipazioni non più di interesse per il gruppo, così come dei titoli bancari che nel tempo hanno subito pesanti perdite;
- l'eventuale vantaggio fiscale conseguito non è essenziale perché le operazioni verranno poste in essere a prescindere dalla creazione delle due nuove holding;
- le varie operazioni propedeutiche rispondono a valide ragioni extrafiscali non marginali.
L'Agenzia rammenta, infine, che il comma 2-bis riguarda i conferimenti di minoranza laddove le partecipazioni conferite rappresentino diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiori al 2 o al 20% o una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25% (lettera a), purché tali partecipazioni siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente (lettera b).
RIPRODUZIONE RISERVATA