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09 Settembre 2020

Microimprese, si tassano al realizzo i redditi dei derivati non di copertura

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


 

Una microimpresa che detiene strumenti derivati non di copertura, e dunque non tenuta all'applicazione del fair value per gli stessi, tassa ai fini Ires le componenti di reddito al realizzo e non in bilancio. Ciò anche ai fini Irap considerato che tali componenti sarebbero rappresentative dell'attività caratteristica dell'impresa. La risposta a interpello delle Entrate 323 dell'8 settembre, che costituisce il prosieguo della 121 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 aprile 2020), desta qualche perplessità. Vediamolo in dettaglio.
Nella precedente risposta 121 l'Agenzia aveva chiarito che alla società non si applicava la disciplina degli intermediari finanziari ex articolo 162-bis del Tuir, non detenendo partecipazioni ma solo strumenti finanziari di tipo Etc (exchange trade commodities). Ora si torna a trattare dei profili fiscali dei redditi rivenienti da tali strumenti. La società in ossequio alle regole delle microimprese non ha dato rilevanza a utili o perdite nel bilancio 2019, facendoli emergere a marzo del 2020 in sede di cessione degli Etc. L'Agenzia nella risposta 121/2020 aveva fatto riferimento all'articolo 112, comma 2, del Tuir, che stabilisce la tassazione dei componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell'esercizio e all'articolo 83 del Tuir che introduce il principio di derivazione rafforzata dell'imponibile fiscale dalle risultanze di bilancio. Ciò potrebbe aver generato delle incertezze nel contribuente, che si domanda se la componente valutativa emersa fiscalmente in fase di bilancio (ma con delle variazioni in aumento, posto che come microimpresa non ne ha tenuto conto in contabilità) vada scomputata dalla successiva componente realizzata nella cessione degli strumenti.
È utile a questo punto ricordare i principi che sovrintendono la tematica dei derivati per le microimprese. In base all'articolo 2435-ter, comma 3, del Codice civile non si applica alle stesse l'iscrizione dei derivati al fair value (articolo 2426 n. 11-bis del Codice civile). Questo quindi comporta inequivocabilmente che nel bilancio delle microimprese non si iscrivano le componenti valutative relative agli strumenti derivati (come obbligo secondo il documento Cndcec e Confindustria di marzo 2017). Tuttavia l'Oic 31 relativo ai fondi per rischi e oneri in tema di bilanci abbreviati e delle microimprese chiarisce (paragrafo 22) che «in presenza di strumenti finanziari derivati, ove ne ricorrano le condizioni per l'iscrizione ai sensi del presente principio contabile, la società rileva un fondo rischi ed oneri. Nella valutazione del fondo la società può fare riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nell'Oic 32». L'iscrizione di un fondo a fronte di perdite in bilancio appare in ossequio al principio della prudenza, che deve sempre sovrintendere la redazione del bilancio.
Veniamo quindi alla risposta. L'Agenzia nel citare la relazione in essere fra articolo 112 e articolo 83 del Tuir ribadisce che per le microimprese è inibita la rilevazione contabile dei derivati, motivo per cui le previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 112 restano ininfluenti. Ciò comporta che ai fini Ires non vi sarà alcuna componente di reddito emergente in fase di bilancio, ma solo all'atto della cessione degli strumenti. L'eventuale fondo di cui al paragrafo 22 dell'Oic 31 sarà fiscalmente indeducibile (articolo 107, comma 4 ,del Tuir) anche alla luce del fatto che la valutazione dei derivati non di copertura in essere al 31 dicembre 2015 (prima applicazione della derivazione rafforzata per i soggetti Oic) ma non iscritti in bilancio assume rilievo ai fini del reddito al momento del realizzo (articolo 13-bis, comma 5, lettera a, del Dl 244/16).
Ai fini Irap i componenti di reddito dell'attività di trading su derivati, in quanto core business della società, dovrebbero essere tassati non in bilancio ma al momento del realizzo. La conclusione desta molte perplessità trattandosi di componenti bilancistiche della classe D del conto economico che, come tali, sono irrilevanti («Il Sole 24 Ore» del 30 aprile 2020). Passi pure questa conclusione nella 121, ma nella risposta attuale è il caso di dire che errare umanum est, perseverare diabolicum.

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