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30 Luglio 2020

Mercati regolamentati della finanza, il fisco si adegua ai nuovi segmenti

di Alessandro Germani



L'agenzia delle Entrate ha posto ieri in pubblica consultazione, fino al 14 settembre, una bozza di circolare riguardante la nozione di mercato regolamentato in materia di imposte sui redditi. Vediamone le finalità e l'impianto.
L'esigenza nasce dal fatto che ai fini delle imposte sui redditi, sia il Tuir sia alcune disposizioni speciali (quali il Dpr 600/73 in materia di ritenute, l'articolo 1 del Dlgs 239/96 in tema di sostitutiva sugli interessi da obbligazioni e titoli assimilati, la rideterminazione del valore delle partecipazioni) fanno riferimento a questo concetto. Che storicamente è stato trattato da vari provvedimenti di prassi (circolari 165/E/98, 207/E/99, 26/E/04) ma che richiede oggi a fini fiscali un restyling. La bozza tratta due aspetti:

  • la nozione di mercato regolamentato estero;
  • i sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf - multilateral trading facilities).
Circa la prima nozione il Testo unico della finanza a seguito delle direttive Mifid I e II prevede che la Consob riconosca due categorie di mercati regolamentati esteri: quelli autorizzati in base alla disciplina europea e quelli riconosciuti mediante specifico accordo concluso con le autorità di vigilanza del paese in cui è localizzato il mercato. Nell'ambito poi del servizio di gestione collettiva del risparmio (articolo 1 del Dm 30/2015), ribadito anche dal regolamento di Bankitalia (provvedimento 19 gennaio 2015), la Sgr può fare riferimento a liste di altri mercati regolamentati definite dalle associazioni di categoria (ad esempio Assogestioni). Ciò implica, quindi, il superamento del concetto per cui sono mercati regolamentati solo i mercati di Stati appartenenti all'Ocse. In conclusione, come indicato anche da Consob ed Esma (autorità europea che sovrintende il mercato finanziario) sul suo sito, vanno considerati i mercati regolamentati esteri che siano:

  • regolamentati, ovvero dotati di organizzazione e regole di funzionamento;
  • riconosciuti della competenti autorità;
  • aperti al pubblico per l'incontro di domanda e offerta di una pluralità di soggetti.
Veniamo poi a considerare i sistemi multilaterali in quanto assimilabili ai mercati regolamentati del Tuf. Questi ultimi prevedono le seguenti fasi: il conferimento dell'ordine, la sua esecuzione, la compensazione (clearing) delle posizioni, la liquidazione (settlement). L'Mtf è assimilato a un mercato regolamentato ed è gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato. È simile al mercato regolamentato in quanto è multilaterale e regolamentato, oltre che vigilato e trasparente (articolo 65-bis del Tuf).
Il comun denominatore fra mercati regolamentati e Mtf è la presenza di un regolamento che, ai fini delle imposte sui redditi, rileva in quanto esistono regole di formazione dei prezzi. L'esistenza di prezzi ufficiali consente, ai fini fiscali, di equiparare l'Mtf al mercato regolamentato in quanto in ambedue le circostanze i prezzi delle partecipazioni quotate o negoziate viene stabilito in base a valori oggettivamente rilevabili. Ciò è desumibile in base alla stessa Mifid II (direttiva 2014/65) che conferma la precedente Mifid I e consente l'equiparazione di queste due tipologie di mercati.

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