24 Aprile 2020
Le somme erogate dal Fir non sono soggette a tassazione
di Alessandro Germani
Le somme erogate dal Fondo indennizzi risparmiatori (Fir) non sono da assoggettare a tassazione in capo ai risparmiatori persone fisiche. È questo il chiarimento delle risposta 112 di ieri.
La legge di Bilancio del 2019 e il Dm del Mef del 10 maggio 2019 hanno istituito il Fondo, con la finalità di indennizzare i risparmiatori titolari di azioni e obbligazioni subordinate delle banche assoggettate a liquidazione coatta amministrativa fra il 16 novembre 2015 e il 1° gennaio 2018.
La misura dell'indennizzo, da corrispondersi al netto di eventuali rimborsi, ristori e risarcimenti, per gli azionisti è pari al 30% del costo di acquisto delle azioni, entro il limite massimo di 100mila euro per ciascun risparmiatore, mentre per gli obbligazionisti subordinati è pari al 95% del costo di acquisto, sempre entro lo stesso limite massimo.
L'Agenzia ricorda che già la risoluzione 3/E/17, emanata a fronte del precedente fondo di solidarietà introdotto dalla legge di Stabilità 2016, aveva chiarito che le somme non avevano rilevanza reddituale. Si trattava, infatti, di una misura risarcitoria del danno emergente subito dall'acquirente dei titoli, non essendo le somme parametrate alla mancata percezione dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari emessi dagli emittenti in stato di insolvenza, ma solo al corrispettivo pagato dall'investitore in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli.
Dal punto di vista fiscale l'indennizzo forfetario non è stato considerato riconducibile ad una perdita reddituale, bensì ad un mero reintegro patrimoniale ed in quanto tale privo di rilevanza impositiva. Questo principio è stato riconfermato anche in relazione alle successive somme di natura risarcitoria a seguito di accordi transattivi sottoscritti dalle banche con i propri clienti. Ciò è stato precisato dalla risoluzione n. 153/E/17.
Chiarito il quadro del passato, l'Agenzia nella risposta n. 112 ribadisce la finalità risarcitoria del Fir. Che risponde all'accertamento della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza effettuato da un'apposita commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande di indennizzo, che è pertanto competente a valutare la sussistenza del nesso di causalità tra le "violazioni massive" commesse dalle banche e "il danno subito dai risparmiatori".
Gli indennizzi sono corrisposti al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento e nella misura prevista dai commi 496 e 497, determinata forfetariamente. Coerentemente quindi con le precedenti risposte, l'Agenzia conclude che le somme corrisposte dal Fir non assumono rilevanza reddituale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Tuir in quanto finalizzate a reintegrare "forfetariamente" la perdita economica patrimoniale (danno emergente) subita dal percettore a fronte delle predette condotte poste in essere dalle banche.
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