04 Maggio 2021
La riserva negativa non intacca il tetto Ace
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Per considerare gli aspetti fiscali dei derivati essi vale il principio di derivazione per cui, per le imprese che redigono i bilanci in base al Codice civile e ai principi Oic, valgono le rappresentazioni effettuate in bilancio, come già sancito per i soggetti Ias/Ifrs dall'articolo 7 del Dm 8 giugno 2011. Infatti l'articolo 112, comma 6, del Tuir stabilisce che lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa.
Tanto per i soggetti Ias/Ifrs quanto per gli Oic adopter, diversi dalle micro imprese, i componenti negativi di reddito derivanti dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione dei principi contabili, assumono rilievo anche ai fini fiscali (articolo 112, comma 3-bis, del Tuir).
Di fatto, quindi:
- per i derivati di copertura di attività o passività (comma 4) si avrà una valutazione simmetrica e la rilevanza fiscale dei componenti positivi/negativi;
- per i derivati di copertura di flussi finanziari (comma 5) si avrà la rilevanza fiscale in base al criterio di imputazione nel conto economico previsto dall'Oic 32;
- per i derivati non di copertura alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi (comma 2 e 3-bis), ma questi ultimi non sono soggetti alle limitazioni del comma 3 che si applica soltanto alle microimprese.
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