09 Giugno 2020
Il gruppo residente in Paesi black list viene escluso dalla garanzia Sace
di Alessandro Germani
Nell'iter di conversione in legge del decreto Liquidità (Dl 23/20 convertito con la legge 40/20 pubblicata nella Gazzetta ufficiale 143/20) sono state apportate modifiche all'articolo 1 che riguarda la garanzia della Sace per le misure di liquidità alle imprese.
Va premesso che il Fondo centrale di garanzia è rivolto alle Pmi ed è estenso alle mid cap fino a 499 dipendenti, mentre la Sace si occupa delle altre imprese e delle Pmi che abbiano esaurito l'accesso al Fondo, con una dotazione di 30 miliardi di euro. In sintesi, la Sace è lo strumento pensato in primis per le grandi imprese.
Per ciò che concerne le Pmi, il comma 1, in linea con quanto previsto anche all'articolo 13 per il Fondo centrale, apre anche alle associazioni professionali e alle società fra professionisti.
Esso prevede poi che le Pmi accedano a Sace solo dopo aver esaurito la dotazione del Fondo di garanzia nonché quella di Ismea (novità) in relazione al settore agricolo, agroalimentare e della pesca.
Viene introdotto il comma 1-bis relativo alle cessioni dei crediti mentre sono state introdotte limitazioni per i gruppi con presenza in Paesi non cooperativi ai fini fiscali. Il comma 1-ter stabilisce che siano escluse dalle garanzie in questione le società che controllano o che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile da società residenti in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali. Questi ultimi sono individuati nell'allegato I alla lista Ue delle giurisdizioni non cooperative. Appare evidente l'ampiezza di questa preclusione, che subentra in presenza di società residenti in tali territori, appartenenti al gruppo cui fa parte la società italiana che richiede i finanziamenti garantiti.
Per tale motivo esiste la possibilità di presentare un interpello probatorio (articolo 11 comma 1 lettera b della legge 212/00) volto a dimostrare che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, con impegno di personale, attrezzature, attivi e locali. Con un approccio fattuale finalizzato a fornire la prova richiesta.
Per quanto concerne il periodo di preammortamento, che si pone sempre come facoltà per il soggetto richiedente, lo stesso viene incrementato da 24 a 36 mesi.
Circa la definizione di imprese in difficoltà, per cui si guarda al rapporto fra debito e patrimonio netto contabile negli ultimi due anni e che non deve superare 7,5, nel calcolo del patrimonio si considerano i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Sono state poi introdotte due modifiche circa le condizioni riguardanti il divieto di distribuzione dei dividendi e di riacquisto di azioni proprie nel 2020.
In primo luogo l'impegno assunto dall'impresa beneficiaria della garanzia si estende a ricomprendere anche quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima. In secondo luogo nel caso in cui l'impresa abbia provveduto già alla distribuzione dei dividendi o al riacquisto di azioni proprie al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi alla data della richiesta.
Il finanziamento oggetto di garanzia si estende poi anche al sostenimento dei costi per canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, con impegno per le imprese a non delocalizzare le produzioni.
Viene introdotta la lettera n-bis in base alla quale il finanziamento deve essere destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza fra il 1° marzo e il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione del Covid-19, dato da autocertificarsi da parte del legale rappresentante.
Sono stati introdotti cinque commi, da 14-bis a 14-sexies, che autorizzano Sace a concedere garanzie fino al 31 dicembre 2020 a favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese del comma 1 (le grandi imprese) a cui sia attribuito un rating pari a BB- o equivalente.
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