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06 Ottobre 2020

Gestione dei sinistri, la riassicurazione non sfugge all'Iva

di Alessandro Germani



La gestione dei sinistri operata da una compagnia che riassicura per conto della cedente il ramo assistenza è da considerarsi imponibile ai fini Iva. Questo è il contenuto della risoluzione 63/E del 5 ottobre.
Attraverso la riassicurazione una compagnia assicurativa cede ad altra compagnia un rischio che non intende assumere su di sé. Nell'ambito dell'assistenza, che è il ramo che riguarda ad esempio il traino per i danni dell'auto, la prassi di mercato prevede che il riassicuratore, dotato di centrale operativa 24 ore su 24, effettui anche la gestione dei sinistri e la liquidazione del danno.
A fronte di una serie di accertamenti operati in questo ambito da una Direzione regionale, la stessa ha chiesto alla Direzione centrale se tale attività sia inquadrabile nell'ambito assicurativo, e quindi esente ex articolo 10 n. 2 del Dpr 633/72, come sostenuto dalle compagnie accertate, o si tratti invece di attività imponibile quale prestazione di servizi ex articolo 3, come contestato dai verificatori.
La Direzione regionale motiva il proprio operato sull'assunto che riassicurazione e gestione dei sinistri non costituiscano un unicum. Ciò sulla base della sentenza C-40/15 (Aspiro) e del filone della coassicurazione (Cassazione 11442/18). Per cui la riassicurazione risponde all'esigenza di frazionare il rischio mentre la gestione dei sinistri a un'esigenza solo organizzativa. Quest'ultima non è riconducibile nemmeno all'attività di mediatori e intermediari perché mancherebbe l'elemento della ricerca di potenziali clienti.
Nella risposta la Direzione centrale, dopo aver ricordato che non esiste nella direttiva la definizione normativa di operazione assicurativa, ritorna sulla sentenza Aspiro in base alla quale i giudici comunitari hanno negato l'esenzione Iva all'attività di liquidazione affidata a un terzo (un call center polacco), non trattandosi di operazione assicurativa né di una prestazione a essa relativa. In più la società non era responsabile nei confronti dell'assicurato, non avendo obblighi contrattuali verso lo stesso. Si genera perciò un frazionamento che fa venir meno l'esenzione. Mancherebbe poi l'assimilazione al mediatore/intermediario in quanto il rapporto del prestatore non avviene sia con l'assicuratore sia con l'assicurato e difetta anche la fase di ricerca di potenziali clienti.
Le Entrate stigmatizzano la mancanza del sinallagma fra assicurato e riassicuratore. Viene inoltre negata l'accessorietà per le attività di gestione e liquidazione dei sinistri.
A fronte tuttavia della complessità, delle condizioni di obiettiva incertezza della norma e dell'assenza di precedenti di prassi amministrativa, non si applicano le sanzioni per le violazioni commesse prima della pubblicazione della risoluzione 63/E.
Il pensiero dell'Agenzia, però, non convince appieno. La sentenza Aspiro riguarda il caso di un call center polacco ed appare fuori di dubbio che si applicasse l'Iva in quella circostanza. Ben diverso è l'utilizzo di una centrale operativa che è prerogativa delle compagnie di assistenza e cardine della tecnica assicurativa di questo settore, dove peraltro il riassicuratore è in contatto con il cliente.

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