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28 Ottobre 2021

Eccedenze cedibili con la controllante estera

di Alessandro Germani



La cessione semplificata delle eccedenze Ires in base all'articolo 43-ter del Dpr 602/73 a favore di controllate residenti può essere effettuata anche se la controllante cedente è non residente. Così la risposta a interpello 743/2021 dell'agenzia delle Entrate.
L'istante è la stabile organizzazione in Italia di una società francese (Beta) controllata al 60% da una capogruppo francese Gamma, che ha maturato un credito Ires formato da ritenute subite, acconti versati in eccedenza e trasformazione di imposte anticipate. L'istante intende cedere tali eccedenze a una delle società italiane del gruppo, secondo la procedura semplificata operante in caso di cessione infragruppo delle eccedenze Ires, senza necessità di atto pubblico o scrittura privata autenticata, purché cedente e cessionaria indichino gli estremi della cessione in dichiarazione. Il dubbio nasce poiché in cima alla catena vi è un soggetto non residente e l'articolo 43-ter comma 4 fa riferimento a «ente o società controllante» senza specificare altro.
Nel caso di specie la capogruppo è francese, la cedente è la stabile italiana di una società francese controllata dalla capogruppo, la cessionaria è una società italiana controllata indirettamente dalla capogruppo attraverso più soggetti societari anche non residenti in Italia. Il tenore letterale dell'articolo 43-ter non impedisce che il «gruppo fiscale» sia controllato da una società non residente, mentre le controllate italiane (cedenti o cessionarie) devono essere società di capitali. La stabile organizzazione non è un soggetto autonomo rispetto alla mamma, ma è una società anonima francese parificata alla società di capitali italiana (circolare 40/E/16). Purché le controllate siano società di capitali, il controllo indiretto è ammesso anche in presenza di una controllante francese e di una intermedia olandese.

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