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23 Giugno 2021

Aiuti in nota integrativa, slittano le sanzioni

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali



Per il 2021 la decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche slitta al 1° gennaio 2022. Ciò è stabilito dall'articolo 11-sexiesdecies del Dl 52/21 inserito, in sede di conversione, dall'articolo 1, comma 1, della legge 87/2021, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 21 giugno.
La norma incide sull'articolo 1, comma 125-ter, della legge 124/2017. L'articolo 1, comma 125-bis, stabilisce infatti degli oneri di rendicontazione in nota integrativa (del bilancio d'esercizio e dell'eventuale consolidato) per i soggetti che svolgono le attività commerciali previste dall'articolo 2195 del Codice civile. Ciò riguarda gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis del Codice civile) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità accessibili al pubblico o sui portali digitali delle associazioni di categoria.
Si applica il criterio di cassa e la rendicontazione può avvenire in forma tabellare indicando il soggetto erogante, il vantaggio ricevuto e una breve descrizione dello stesso (circolare Assonime 5/19 e documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, marzo 2019). Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 della legge 234/12) gli obblighi informativi possono essere assolti dichiarando la loro esistenza in nota integrativa o sul sito Internet, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti (articolo 1, comma 125-quinquies). Trattandosi di benefici non di carattere generale, sembra da escludersi tutto l'ambito di quelli ricompresi nelle recenti misure dettate dalla pandemia, come le agevolazioni finanziarie e quelle fiscali (crediti d'imposta).
Dal 1° gennaio 2020 vi è una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di 2mila euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.
La norma ora stabilisce che il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni per l'anno 2021 sia prorogato al 1° gennaio 2022. Andrebbe capito se il differimento riguardi gli obblighi informativi del 2020 che slittano di sei mesi. Parrebbe meno sensato, infatti, il riferimento agli oneri del 2021. Più in generale c'è da chiedersi quale utilità abbiano le informazioni in questione, molte delle quali già in possesso dell'Amministrazione finanziari a.

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