25 Maggio 2022
Transfer pricing, più valori per la libera concorrenza
di Alessandro Germani
Con la circolare 16/E/2022 l'Agenzia afferma che sono validi anche tutti i punti dell'intervallo ristretto calcolato statisticamente per determinare il prezzo di libera concorrenza.
La disciplina del transfer pricing (articolo 110, comma 7, del Tuir) è stata modificata dall'articolo 59 del Dl 50/17, in base alle risultanze del progetto Ocse-G20 in tema di «Base erosion and profit shifiting» (Beps) con il riferimento al principio di libera concorrenza che sostituisce la nozione di valore normale (dei beni ceduti e dei servizi prestati). In tal modo, la normativa interna è stata allineata a quanto enunciato nell'articolo 9 del modello di convenzione Ocse. A ciò si aggiunge la possibilità, in presenza di variazioni del reddito da parte di amministrazioni fiscali estere, di ammettere le conseguenti variazioni in diminuzione domestiche in base all'articolo 31-quater del Dpr 600/73 in caso di:
- accordi a seguito di procedure amichevoli;
- post controlli in ambito di attività di cooperazione internazionale;
- su istanza del contribuente in base al provvedimento 108954/2018.
Individuato l'intervallo di valori di libera concorrenza, in presenza della medesima comparabilità andrà preso tutto l'intervallo di valori (full range), altrimenti lo si restringe con gli strumenti statistici. In ambedue i casi se l'indicatore finanziario ricade nel range (totale o ristretto), non si opererà alcuna rettifica. Se invece ne risulterà fuori, l'impresa dovrà fornire idonee motivazioni altrimenti l'Amministrazione opererà la rettifica. Se tale rettifica riguarda valori tutti omogenei, sarà compito dell'Amministrazione individuare il punto su cui porsi (si veda il box).
In presenza di full range tutti i valori sono validi, lo sono anche in caso di intervallo ristretto, laddove si opterà per un valore centrale solo in assenza di comparabilità e affidabilità, dietro motivazione dell'Agenzia.
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