04 Agosto 2022
Rivalutazione marchi, opzione recuperabile con l'integrativa
di Alessandro Germani
La rivalutazione degli intangibili (marchi e avviamento) in base all'articolo 110 del Dl 104/20 ha fatto registrare un ampio utilizzo considerata l'aliquota di favore del 3%. Anche a seguito dell'inasprimento del periodo di deduzione dell'ammortamento, dai 18 anni iniziali a 50 anni, molti contribuenti hanno deciso di mantenere la rivalutazione effettuata accettando il maggior lasso temporale di deducibilità. Occorre quindi verificare che nella dichiarazione dei redditi dello scorso anno si sia compilato il quadro RQ, in mancanza del quale è ipotizzabile che si possa operare comunque con un'integrativa come modalità pratica di utilizzo della remissione in bonis. Vediamone gli aspetti.
Il punto di partenza è costituito dal fatto che secondo l'Agenzia la validità della rivalutazione o del riallineamento dei beni è condizionata dalla circostanza, a pena di decadenza, di aver compilato i relativi quadri della dichiarazione. Si tratta in particolare della sezione XXIV righi da RTQ 100 e RQ 103 del modello SC 2021. Il principio è stato espressamente ribadito anche dalla circolare n. 6/E/22 (parte III paragrafi 1 e 2) che ha ripetuto come il perfezionamento dell'opzione avvenga con l'indicazione in dichiarazione dei redditi, peraltro sulla base di una posizione di prassi consolidata (circolari 14/E/17, 13/E/14, 11/E/09 e risoluzione 362/08).
Ci si deve domandare a questo punto quale possa essere il comportamento che dovrà adottare un contribuente che si dovesse accorgere del fatto di essersi dimenticato di indicare nella dichiarazione relativa al 2021 il fatto di aver aderito alla misura della rivalutazione. Perché appare chiaro come nel pensiero dell'Agenzia non possa valere il mero comportamento concludente, motivo per cui in caso di dimenticanza sarà necessario ovviare in qualche modo.
Da questo punto di vista l'ambito di sistemazione di questa dimenticanza appare essere quello della remissione in bonis in base al Dl 16/12, introdotta per quei casi in cui, ad esempio, il contribuente si sia dimenticato di esercitare determinate opzioni, quali quella per il consolidato fiscale, la trasparenza o la tonnage tax. La casistica, come chiarita dalla circolare 38/E/12, è quella del contribuente in buona fede, e consente a costui di fruire del beneficio a fronte di una mera dimenticanza e non di un ripensamento che dipenda invece da ragioni di mera opportunità. Perché ci si possa avvalere della regolarizzazione è necessario che non siano state avviate attività di accertamento da parte dell'Agenzia, che il contribuente possegga i requisiti sostanziali richiesti dalla norma per cui si vuole optare (tardivamente), e che l'adempimento sia effettuato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Nel caso di specie, pertanto, vi sarebbero tutte le condizioni richieste dalla norma e chiarite dalla prassi per ovviare alla dimenticanza attraverso la remissione in bonis.
Sennonché il problema consiste nel fatto che nella prima dichiarazione utile, che nel caso specifico è la dichiarazione per il 2022, non ci sono gli spazi per poter comunicare l'opzione per la rivalutazione/riallineamento tardivi, per il semplice fatto che queste misure sono venute meno con riguardo al 2021 e quindi non trovano collocazione negli attuali modelli dichiarativi. Il che renderebbe impossibile accedere alla remissione in bonis, perché non c'è modo di comunicare l'opzione tardiva nel modello SC 2022. In tali casi, come peraltro chiarito dalla stessa Assonime nella circolare 20/22, tuttavia la remissione in bonis dovrebbe essere consentita ed attuarsi mediante un'integrativa del modello SC 2021. Ciò in quanto si tratta di una casistica differente dalla mancata opzione del consolidato, per cui invece la remissione in bonis è operabile in quanto i modelli hanno sempre lo spazio per indicare l'opzione, che nel caso di specie è tardiva (risposta n. 426/21). Nel caso della rivalutazione/riallineamento, quindi, non trattandosi di alcun ripensamento ma solo di una dimenticanza testimoniata dal comportamento concludente, la remissione in bonis sarà effettuata mediante un'integrativa, col pagamento della sanzione da 250 euro.
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