22 Marzo 2022
Remunerazioni degli accordi non sindacabili
di Alessandro Germani
Le modalità di utilizzo e remunerazione delle perdite nell'ambito del consolidato fiscale riguardano aspetti civilistici e non soggiacciono al sindacato del fisco. È questa in sintesi la risposta a interpello 129/2022 delle Entrate
Nel contesto di una riorganizzazione di una quotata operativa nel settore finanziario per il triennio 2018-2020 è stato modificato il criterio di attribuzione delle perdite in caso di interruzione anticipata del consolidato. Poiché la consolidata Gamma è stata cancellata dal registro imprese a seguito di liquidazione, le perdite sono state trasferite alla consolidante in base all'ultima opzione vigente, come da dichiarazione. E ciò senza che fossero remunerate in quanto il consolidato è già in perdita e dunque non vi è alcun utilizzo delle stesse. Poiché poi la partecipata è un'immobiliare di gestione, che non beneficia della Pex in base all'articolo 87, comma 1 lettera d) del Tuir, la minusvalenza sarebbe altresì deducibile. Si determinerebbe in sintesi una «doppia deduzione».
Le Entrate confermano che la modalità di attribuzione delle perdite è libera e può essere modificata, valendo l'ultima compilazione del quadro OP (circolare 2/E/18). L'Agenzia non entra nel merito delle remunerazioni che rispondono ad accordi privatistici, del resto i trasferimenti sono fiscalmente neutrali ex articolo 118, comma 4, del Tuir. Quindi è consentita la mancata remunerazione figlia del mancato utilizzo della perdita nel consolidato. Le Entrate osservano che non si verifica la doppia deduzione. Infatti Gamma non sarebbe un'immobiliare di gestione, ma di compravendita. Posta la sua commercialità, essa rientra nel requisito Pex cosicché la minus sarà indeducibile.
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