05 Maggio 2022
Pir ordinari con più plafond Vale l'autocertificazione
di Alessandro Germani
I limiti di investimento per i Pir ordinari sono stati innalzati dal 2022 a 40mila euro (limite annuo) e 200mila euro (limite complessivo), mentre per gli alternativi i limiti sono invariati ma esiste la possibilità di detenerne più di uno. Questi i principali chiarimenti della circolare 10/E di ieri, che affronta anche la tematica del credito d'imposta alternativo alle minusvalenze.
Ricordiamo che i Pir consentono la detassazione dei redditi finanziari ottenuti, purché gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni. A seconda di quando sono stati costituiti, i Pir ordinari si distinguono in Pir 1.0, 2.0, 3.0 e poi ci sono quelli alternativi.
Per quelli ordinari i plafond, come detto, sono stati incrementati dai precedenti limiti (30mila annuo e 150mila complessivo); i nuovi limiti si applicano dal 1° gennaio 2022 a prescindere dalla data di costituzione del piano. Se quindi dal 2017 al 2021 si è giunti al plafond di 150mila euro complessivi (30mila euro all'anno), vi sarà spazio per un ulteriore investimento di 40mila euro nel 2022 e 10mila euro nel 2023, per arrivare al nuovo plafond complessivo di 200mila euro.
Per i Pir alternativi, invece, le soglie restano quella di 300mila euro (plafond annuo) e 1,5 milioni di euro (plafond complessivo).
La legge di bilancio 2022 ha superato il vincolo per cui una persona fisica poteva avere solo un Pir ordinario e uno alternativo e ciascun Pir poteva avere un solo titolare. È possibile così avere adesso, oltre a un Pir ordinario, più Pir alternativi, anche se per le Entrate un Pir alternativo non potrà essere cointestato a più persone, in quanto tale possibilità implicherebbe una revisione dell'intero impianto della disciplina. Poiché i limiti sono rimasti invariati (300mila euro annui e 1,5 milioni complessivi, l'investitore dovrà monitorare lui stesso il rispetto dei plafond, autocertificando il suo status all'intermediario e avvertendolo del raggiungimento dei limiti.
La legge di bilancio 2021 ha introdotto un credito d'imposta, per i Pir alternativi, pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati relativamente agli strumenti finanziari qualificati effettuati nel corso del 2021, a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti stessi. Il credito d'imposta è alternativo all'utilizzo delle minusvalenze.
La legge di bilancio 2022 ha previsto un credito d'imposta anche in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022, pari al 10% dell'ammontare degli investimenti medesimi e da utilizzarsi in quindici anni, in quote di pari importo. Per la determinazione del credito d'imposta del 10% sugli investimenti effettuati nel 2022 occorre tener conto delle somme e valori investiti negli strumenti finanziari qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza (circolare 19/E/21). Sono, infine, riportati una serie di esempi di conteggio assai utili.
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