02 Aprile 2022
Perdite su crediti, salvi i bilanci 2021 già chiusi
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Cambia ancora la norma del Dl 17/2022 in tema deduzioni relative alle svalutazioni crediti di banche e assicurazioni per evitare effetti sui bilanci 2021 che in molti casi sono già chiusi, ma addivenendo tuttavia a un'invarianza di gettito per le casse dello Stato. Vediamo in che modo.
La deducibilità dei crediti verso la clientela per i soggetti finanziari ha sempre visto meccanismi complessi. Infatti per la banche la deducibilità ai fini Ires è stabilita dall'articolo 106, comma 3, del Tuir, ai fini Irap invece dall'articolo 6 del Dlgs 446/1997. Per le compagnie assicurative le norme di riferimento sono per l'Ires l'articolo 16, comma 9, del Dlgs 173/1997 e per l'Irap l'articolo 7 del Dlgs 446/1997. A partire dal 2015 si è consentito a questi soggetti di dedurre integralmente, ai fini dei redditi e del tributo regionale, le svalutazioni e le perdite, secondo la logica per cui il comportamento di bilancio debba avere lo stesso riflesso fiscale, mentre in precedenza la deduzione avveniva in cinque anni. Chiaramente ciò solo per i crediti verso la clientela (ovvero gli assicurati per le compagnie). Senonché occorre considerare che le manovre finanziarie hanno spesso fatto leva su questi grandi contribuenti, rinviando la deducibilità delle perdite o anticipando gli acconti (ad esempio dell'imposta sulle assicurazioni). Anche la deducibilità del 2015, anno dell'inversione di tendenza, prevedeva che un 25% della misura fosse rinviato nel tempo, su vari anni. Per ciò che concerne, in particolare, la misura del 12% spettante per il periodo d'imposta 2021, l'articolo 42 del Dl 17/2022 lo aveva rinviato, per i soggetti solari, ai periodi d'imposta 2022, 2023, 2024 e 2025. Ciò avrebbe comportato per questi soggetti due tipi di inconvenienti:
- lato fondi imposte di bilancio, nella sostanza già definiti, visto che molti fra questi soggetti approvano con estrema rapidità, il che avrebbe comportato dei delta fra il bilancio (con maggiori deduzioni poi non spettanti) e i versamenti (maggiorati per l'inasprimento attuato ex post);
- lato Dta (deferred tax assets) in relazione alle modifiche di queste variazioni temporanee.
- per il periodo d'imposta 2022 si tiene conto dei differimenti originariamente stabiliti dall'articolo 16 del Dl 83/2015 ai fini Ires e Irap (senza quindi la possibilità di dedurre la quota del 12% per il 2021) ma non dell'anticipazione al 53% del comma 1-bis (se si applica il criterio previsionale);
- per periodi d'imposta 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto né del comma 1-bis né tantomeno dei nuovi differimenti del comma 1, in pratica le modifiche influenzano solo la determinazione del saldo Ires e Irap dovuto per ciascun periodo d'imposta.
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