13 Luglio 2022
Garanzie statali per le imprese danneggiate dalla guerra
di Alessandro Germani
Nel passaggio alla Camera del decreto Aiuti le misure di liquidità alle imprese sono sostanzialmente prorogate fino al 31 dicembre 2022 per via della crisi russo ucraina e dell'incremento dei costi delle materie prime, ma resta il nodo dell'autorizzazione comunitaria in assenza della quale i finanziamenti restano nella sostanza bloccati.
L'articolo 15 riguarda l'intervento della Sace che si estende a tutte le imprese, purché colpite dalla crisi, di cui va fornita prova, che non siano in difficoltà o presentino sofferenze bancarie.
La garanzia riguarda finanziamenti di durata fino a sei anni, con un preammortamento di massimo tre anni, su un importo che non superi il maggiore fra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la richiesta. In base alla dimensione aziendale decresce la garanzia (dal 90% al 70% dell'importo del finanziamento) mentre il premio cresce con gli anni ed è più oneroso per le altre imprese rispetto alle Pmi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 maggio 2022).
Con l'articolo 15-ter viene introdotta una misura ad hoc per le imprese che effettuano lo stoccaggio di gas naturale e che sono colpite dagli aumenti dei prezzi. Si prevede in particolare per le stesse l'accesso alla garanzia Sace dell'articolo 15, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Resta invariato anche lo schema dell'articolo 16 relativo all'operatività del Fondo centrale di garanzia a sostegno delle piccole e medie imprese, sempre subordinato alla preventiva approvazione della Commissione europea.
A fronte della realizzazione di investimenti la garanzia può essere concessa fino al 90%, entro il limite di 5 milioni per un importo non superiore al maggiore fra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la richiesta. La garanzia può essere accordata a titolo gratuito nei confronti delle imprese localizzate in Italia, non colpite dalle sanzioni adottate dall'Unione europea.
Infine è invariato anche l'articolo 17 che riguarda il meccanismo della garanzia Sace a condizioni di mercato, introdotto originariamente dal Dl 23/20 ma di fatto mai entrato in funzione.
Tale intervento di Sace è pari al massimo al 70% in forma di garanzia verso banche o assicurazioni del credito, oppure in controgaranzia verso confidi. La garanzia riguarda sia le classiche forme di finanziamento sia anche le emissioni di obbligazioni, minibond e simili, andandosi quindi ad innestare anche nell'ambito delle forme del cosiddetto private debt. Anche per questa misura è prevista l'autorizzazione comunitaria, unitamente poi a dei decreti del ministero dell'Economia che riguardano le condizioni operative e attuative. Quindi il quadro per l'operatività di mercato è delineato ma servono poi una serie di misure ulteriori.
In linea generale quindi il quadro del Temporary framework connesso alla crisi russo ucraina è prorogato fino al 31 dicembre.
Tuttavia, considerate le difficoltà delle imprese connesse ai rincari dell'approvvigionamento delle materie prime, diviene cruciale che si giunga all'autorizzazione comunitaria, finora non pervenuta, perché senza la stessa le misure sono di fatto giacenti, senza possibilità di accesso per le imprese in quanto le stesse banche sono impossibilitate a concedere nuovi finanziamenti senza il meccanismo della garanzia.
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