09 Maggio 2023
Vigilanza, per chi ha subito un danno scatta la possibilità del risarcimento
di Alessandro Germani
Il ddl Capitali di recente varo da parte del Governo interviene anche per ciò che concerne il ruolo delle authority, sotto tre fronti molto importanti e altresì sentiti, ovvero la responsabilità delle medesime per il risarcimento del danno causato all'investitore, la disciplina di cooling off e cooling in dei relativi componenti e dirigenti, il contrasto della Consob alle iniziative pubblicitarie. Ma vediamolo più in dettaglio.
Circa il primo aspetto l'art. 18 interviene sul corpo dell'art. 24 della legge 262/05 relativa alla tutela del risparmio e alla disciplina dei mercati finanziari. L'attuale comma 6-bis in relazione a tutte le authority (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, COVIP e Autorità garante della concorrenza e del mercato) prevede una responsabilità in caso di dolo o colpa grave. Viene ora aggiunto il comma 6-ter che interviene in maniera davvero molto netta. Perché stabilisce il diritto al risarcimento dell'investitore per la mancata vigilanza dell'Authority. Infatti si afferma che chi abbia subito un danno per un fatto o comportamento di un soggetto vigilato potrà agire contro la relativa Authority per ottenere (soltanto) il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata a diretta di violazioni di leggi e regolamenti su cui è mancata la vigilanza dell'ente preposto. Non c'è dubbio che il cambio di impostazione pare copernicano e imporrà alle authority di settore un cambio di approccio a livello di controlli, vista la responsabilità molto più forte e immediata che ne deriva.
Se si pensa, infatti, a gestioni passate di crisi bancarie o di scandali di società quotate, non c'è dubbio che una norma del genere apra degli scenari a livello di responsabilità dei controllori molto più accentuate. Ciò, quindi, evidenzia che accanto alle semplificazioni e all'impulso circa lo sviluppo del mercato dei capitali nostrano si assiste a un tentativo di circoscrivere meglio, ma al tempo stesso accentuandole, le responsabilità delle varie authority.
Il raffreddamento
L'art. 19 modifica l'art. 29-bis della legge 262/05 in materia di cooling off e cooling in di componenti e dirigenti di Consob, Bankitalia e IVASS. Viene infatti previsto, diversamente da come è attualmente, che il periodo temporale in cui i dirigenti e gli organi di vertice della Consob non possono interagire con i soggetti regolati sia non più di due anni ma di un anno solo. I contratti stipulati in violazione di tale principio sono nulli e la norma non si applica ai dirigenti di uffici di supporto. Sono poi demandate a un decreto della Presidenza del Consiglio le disposizioni attuative di tali meccanismi. Il comma 2 fissa poi la stessa regola anche per Bankitalia e Ivass. Viene quindi modificato corrispondentemente anche il D.Lgs. 39/13, con la previsione che gli incarichi occasionali possano essere esclusi dalla regola, purché vi siano adeguati presidi di trasparenza e organizzativi. Pertanto si dimezza la tempistica di cd. raffreddamento prima che una figura apicale di un'authority possa assumere un incarico in un soggetto regolato, onde evitare delle facili commistioni e potenziali conflitti di interesse.
L'abusivismo finanziario
Veniamo infine alle novità per ciò che concerne l'abusivismo finanziario e i poteri che vengono conferiti alla Consob in questo ambito. L'articolo 20 del ddl Capitali interviene nel corpo dell'art. 7-octies del TUF (Testo Unico della Finanza) che al comma 1 prevede la possibilità di intervento della Commissione contro chi offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato. Viene dunque aggiunto il comma 2 che prevede la possibilità di vietare lo svolgimento di campagne pubblicitarie condotte tramite rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione. Vengono dati espliciti poteri alla Consob per intervenire in quanto all'art. 36 del DL 34/19 viene aggiunto il comma 2-quaterdecies. Infatti l'attuale comma 2-terdecies prevede già che la Commissione possa intervenire ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione di rimuovere determinate iniziative da parte di soggetti non autorizzati. Ora la disposizione neo introdotta aggiunge il potere per la Consob di ordinare anche la rimozione delle campagne pubblicitarie effettuate con reti telematiche o telecomunicazione da parte di soggetti non abilitati alle attività o servizi di investimento.
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