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23 Marzo 2023

Riordino dei riallineamenti con aliquote da tagliare

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali



L'articolo 6 della delega fiscale prevede una serie di disposizioni sulle operazioni straordinarie, salvo il principio della neutralità fiscale che oggi vale per molte di esse (fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti di azienda e di partecipazioni, operazioni transfrontaliere) e che è destinato a permanere.
In prima battuta, si cita l'obiettivo di razionalizzare e semplificare i regimi di riallineamento contabile e fiscale dei valori, obiettivo che ci si prefigge quando un'operazione straordinaria fa emergere dei maggiori valori che, in virtù della neutralità, sono solo contabili. Per una rilevanza anche fiscale, occorre quindi provvedere a un riallineamento.
Attualmente esistono diverse fattispecie di riallineamento:

  • all'interno del Tuir quelle per le fusioni (articolo 172, comma 10-bis), per le scissioni (articolo 173, comma 15-bis) e per i conferimenti aziendali (articolo 176, comma 2-ter) come misure di affrancamento ordinario;
  • fuori dal Tuir, l'affrancamento derogatorio ex articolo 15, comma 10 del decreto legge 185 del 2008.
In ogni caso, le aliquote dell'ordinario, pari al 12%, 14% e 16%, introdotte dalla legge finanziaria 2008, sono ormai datate. Necessitano di essere riviste al ribasso per avere un appeal sull'aliquota Ires pari al 24%. Il riordino dei riallineamenti, inoltre, riguarderebbe anche i passaggi contabili (da Oic a Ias e viceversa).
Il regime delle perdite
Altra tematica oggetto di revisione è il regime delle perdite nelle operazioni neutrali (fusioni e scissioni), in quanto attualmente esistono dei limiti al loro riporto, dati dall'activity test (misurato sui ricavi delle vendite e delle prestazioni e sulle spese di lavoro dipendente) e dal vincolo patrimoniale. In questo senso, la norma si riferisce alla revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto. Attualmente il riporto delle perdite è confrontato con questo indicatore, considerato sintomatico di un eventuale depotenziamento aziendale, che non consente il riporto. Per il loro riconoscimento, si fa riferimento anche alla definizione delle perdite finali, secondo i principi della giurisprudenza comunitaria sulle operazioni transnazionali.
I conferimenti
La delega fa infine riferimento alla sistematizzazione e alla razionalizzazione dei conferimenti aziendali e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento.
La prima ipotesi riguarda i conferimenti aziendali che fanno emergere i maggiori valori contabili con una plusvalenza non tassata in capo al conferente (parallelamente i maggiori valori non sono deducibili per il conferitario).
Per gli scambi di partecipazioni mediante conferimento, si tratta di operazioni di neutralità indotta che discendono dal comportamento contabile adottato. Il riferimento pare ai conferimenti ex articolo 177 del Tuir a favore di una holding.
Attualmente la neutralità fiscale riguarda le operazioni sia di controllo (comma 2), sia di minoranza qualificata (comma 2-bis). Per queste ultime, l'unipersonalità richiesta per la holding è una condizione auspicabilmente da superare.

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