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02 Giugno 2023

Partecipazioni Bankitalia, legittima la sostitutiva

di Alessandro Germani


La Corte costituzionale (sentenza 108/23 depositata ieri) conferma che non è illegittima la norma che, a seguito dell'iscrizione delle quote di Banca d'Italia fra i titoli detenuti per la negoziazione, ha stabilito fiscalmente l'obbligatorietà nel 2013 della loro rivalutazione applicando l'imposta sostitutiva del 26%. Ciò in luogo del più favorevole regime Pex, comportante l'imponibilità solo del 5%, che riguarda le partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie. La decisione della Corte è avvenuta lo scorso 5 aprile.
Una primaria compagnia assicurativa che deteneva le azioni Bankitalia le ha iscritte nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (articolo 6 comma 6 del Dl 133/13). Quindi ha assoggettato a riallineamento obbligatorio il valore fiscale rispetto a quello civilistico, applicando la sostitutiva del 26% (articolo 1 comma 148 della legge n. 147/13).
Ha quindi chiesto a rimborso le somme versate, sollevando eccezione di illegittimità costituzionale sulle norme in questione. Infatti l'iscrizione nel portafoglio di trading comporterebbe l'inapplicabilità del regime Pex che determina invece una più favorevole detassazione pari al 95% della plusvalenza.
Viene lamentata una doppia tassazione della ricchezza, una prima volta come utili prodotti dalla Banca d'Italia, una seconda volta mediante il riallineamento forzoso al 26%.
Peraltro la norma originaria prevedeva una sostitutiva del 12%, successivamente inasprita e prevista in un'unica soluzione, rispetto alla rateazione triennale originaria.
Secondo la Consulta le questioni sono infondate. Infatti la revisione del 2013 del capitale della Banca d'Italia è stata finalizzata ad ampliare la platea dei potenziali detentori di partecipazioni, a prevedere un limite massimo di quote detenibili, a facilitare il trasferimento delle quote. Ciò ha comportato il passaggio da un assetto contabile di immobilizzazioni finanziarie (o titoli Afs per i soggetti Ias) ad uno di portafoglio di trading. Con assoggettamento della plusvalenza ad una sostitutiva del 26% rispetto alla potenziale forte esenzione del regime Pex.
Ciò non viola tuttavia il principio di capacità contributiva e quelli di eguaglianza e ragionevolezza, in quanto il legislatore mantiene un'ampia discrezionalità nell'identificare gli indici di capacità contributiva.
La riforma della Banca d'Italia ha generato per i possessori delle quote una nuova ricchezza che è sintomo di capacità contributiva. Ciò non determina nemmeno il fenomeno di doppia imposizione lamentato dal ricorrente. Le questioni di legittimità costituzionale sono state dunque respinte.

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