05 Novembre 2022
Neutrale il conferimento nella newco
di Alessandro Germani
Costituisce azienda e dunque dà luogo a un conferimento neutrale il complesso relativo a un centro commerciale di proprietà di una società fallita ma portato avanti dalla curatela fallimentare. È quanto emerge dalla risposta a interpello 549/2022 delle Entrate.
La società Y è stata dichiarata fallita senza aver completato il centro commerciale, con in corso dei contratti di affitto di ramo d'azienda. La curatela ora costituisce una newco, conferisce in essa l'attivo fallimentare e cede poi le quote alla società Y.
Le due istanti domandano quindi se il conferimento riguardi un'azienda (o ramo d'azienda), nel qual caso è neutrale ai fini delle dirette (articolo 176 del Tuir) e soggetto al registro in misura fissa. L'inquadramento fra azienda e meri asset è sempre fondamentale, infatti, in qualsiasi operazione di questo tipo.
L'Agenzia conferma il punto di vista delle due società. Infatti sulla base delle numerose pronunce della Cassazione, riprese anche dalla prassi dell'Agenzia (risoluzione 33/E/12), si è in presenza della nozione di azienda se quanto conferito è autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di una determinata attività da parte del conferitario. Per avere un'azienda c'è bisogno dei beni, dell'organizzazione e dell'esercizio d'impresa. Di fatto oggetto del conferimento sono:
- il complesso immobiliare;
- le autorizzazioni/licenze commerciali;
- gli altri beni, diritti e crediti, comprese le azioni revocatorie e risarcitorie;
- i contratti in corso d'esecuzione.
In sostanza quando X acquista le partecipazioni, all'interno vi trova un'azienda che è stata gestita e portata avanti dalla curatela, motivo per cui ci si trova difronte ad un complesso aziendale e non a singoli asset. Il fiscale è dunque il corollario, ovvero la neutralità ai fini delle dirette e la misura fissa del registro e delle ipocatastali.
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