12 Aprile 2023
Gli interessi passivi non trasferiti consolidati restano al singolo
di Alessandro Germani
Il mancato trasferimento degli interessi passivi al consolidato comporta l'utilizzo degli stessi su base singola e non può essere emendato tramite integrativa perché costituisce un ripensamento. A seguito della risoluzione 67/E/19 l'Agenzia ha chiarito il rapporto con le perdite fiscali rispetto alla circolare 19/E/09. Potrà invece presentare l'integrativa per gli anni aperti 2017 e 2018 anteriori al pronunciamento. È questa la risposta 291 sul rapporto fra interessi passivi indeducibili, perdite fiscali e consolidato.
La controllante (e consolidante) Alfa e la controllata Beta sono in consolidato fiscale. Fino al 2020 Beta ha sempre prodotto interessi passivi indeducibili non trasferiti al consolidato, sebbene potessero essere compensati con le eccedenze di Rol proprie di Alfa. Ciò è imputabile a quanto chiarito con la circolare 19/E/09. Essa ha infatti precisato che in presenza di interessi passivi indeducibili e di perdite fiscali pregresse (realizzate anteriormente all'ingresso nel consolidato) l'eccedenza degli interessi passivi potrà essere portata ad abbattimento del reddito del consolidato solo laddove la società conferisca un imponibile almeno pari all'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili. Poiché Beta presentava perdite fiscali pregresse e ha sempre chiuso in perdita, non c'era modo di conferire al consolidato un imponibile pari all'eccedenza degli interessi indeducibili.
Senonché la risoluzione 67/E dell'11 luglio 2019 ha chiarito che le conclusioni della circolare si applicano solo ai casi in cui effettivamente la società possa utilizzare le perdite fiscali a scomputo del proprio reddito imponibile. Se invece la società chiuda in perdita fiscale o a zero, non si applica la limitazione e potrà trasferire al consolidato tanto le perdite quanto le quote di interessi passivi indeducibili che saranno assorbite dalle eccedenze di Rol di altri partecipanti. Beta così ha fatto per il 2021, ma non per il 2020 e 2019. E vorrebbe recuperare il tutto nel 2022 oppure con delle integrative. L'Agenzia chiarisce che le eccedenze di interessi passivi indeducibili di periodo o oggetto di riporto in avanti non possono essere pregresse (anteriori all'ingresso in consolidato). Per quelle relative al 2019 e 2020 nonostante i chiarimenti della risoluzione. 67/E la società, a differenza del 2021, non le ha trasferite. Restano così nella disponibilità del singolo e non si può operare ora con un'integrativa a favore che costituisce un ripensamento. Via libera invece per il 2017 e 2018 dove si tratterebbe invece di un "errore".
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