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05 Aprile 2023

Extraprofitti, sul calcolo è neutro l'uso di riserve del patrimonio netto

di Alessandro Germani


Il Dl 34/2023 interviene sulla misura del contributo extraprofitti per il 2023 introdotto dalla legge di Bilancio per sterilizzare, nell'ambito del reddito del 2022 e della media dei quattro anni precedenti su cui il contributo è calcolato, gli effetti che derivano dall'utilizzo delle riserve di patrimonio netto in sospensione di imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte per via della vecchia misura di disinquinamento dei bilanci prevista dalla riforma Ires del 2003. Vediamo di cosa si tratta.
Il contributo extraprofitti è stato introdotto come forma di prelievo a carico dei soggetti del settore energetico e petrolifero. Quello relativo al 2022 è tarato sull'Iva e sul meccanismo delle Lipe, ed è stato modificato dalla legge di Bilancio 2023, che ha altresì introdotto per il 2023 un altro contributo, quest'ultimo basato invece sull'Ires e imperniato sul regolamento Ue 2022/1854.
Stabilita quindi la prevalenza dei ricavi (nella misura almeno del 75%) delle attività nei settori del petrolio, del gas e dell'energia elettrica, il contributo mira a colpire gli utili eccedenti quelli ordinari, ovvero si applica al reddito complessivo ai fini Ires per il 2022 che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti. L'importo del contributo deve essere raffrontato con un ultimo parametro patrimoniale, non potendo essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Ai fini della determinazione del reddito del 2022 e dei quattro periodi d'imposta antecedenti, che costituiscono la base di calcolo del contributo, si innestano le modifiche dell'articolo 5 del recente decreto. Infatti in relazione al solo contributo extraprofitti 2023, tarato sull'Ires e disciplinato dai commi da 115 a 119 della legge 197/2022, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte in base all'articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
In sostanza si prevede che non concorrono a determinare il reddito del 2022 gli utilizzi a conto economico delle riserve in sospensione o accantonate a fronte del disinquinamento dei bilanci.
La norma in questione era stata introdotta con la riforma Ires per consentire di continuare a dedurre anche solo fiscalmente alcune poste, quali gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le rettifiche di valore, gli accantonamenti, le differenze esistenti tra i canoni di locazione finanziaria e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi derivanti dai relativi contratti, imputati a conto economico pur in assenza della preventiva contabilizzazione in bilancio, previa indicazione nel quadro EC della dichiarazione dei redditi. Ciò, tuttavia, entro il limite del 30% delle riserve in questione risultanti dal bilancio 2021.
Il comma 2 per omogeneità stabilisce che non rilevano nella media dei redditi complessivi del quadriennio 2018-2021 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta 2022.
La relazione tecnica chiarisce che l'importo del quadriennio è stato preso dai decrementi della colonna 3 del rigo RS 140 delle dichiarazioni dei redditi contenente le riserve in sospensione. È stato quindi ipotizzato su tale dato di 5,1 miliardi di euro che l'utilizzo delle riserve in sospensione per il 2022 sia del 30%, pari a 1,6 miliardi. Per cui la riduzione di gettito del contributo straordinario prevista per il 2023 è stimata in circa 404 milioni di euro.

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