24 Marzo 2023
Entità estere in Italia senza semplificazione degli errori contabili
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
La norma introdotta con il Dl 73/2022 modifica l'articolo 83 del Tuir per consentire di dedurre e tassare nell'esercizio i componenti iscritti in bilancio che rappresentano la correzione di errori contabili di competenza, ovvero sopravvenienze passive e attive. Ciò permette di evitare l'utilizzo delle dichiarazioni integrative costituendo un'utile semplificazione. Senonché, per come la norma è congegnata, le entità estere che operano in Italia mediante stabile organizzazione ne sono fuori.
Le realtà più articolate, generalmente gruppi sia nazionali sia esteri, si caratterizzano per una chiusura del bilancio effettuata subito a ridosso della chiusura dell'esercizio (fast close). Infatti tali entità - spesso quotate - hanno esigenze di informativa al mercato con tempi piuttosto contingentati. Peraltro le realtà estere che operano tipicamente in Italia e con head quarter in altri Stati europei di solito richiedono alla filiale italiana tale pacchetto secondo i principi Ias/Ifrs. Meno pressione, invece, c'è per le medie imprese nazionali che, approvando la bozza di bilancio entro la fine di marzo, hanno tutto il tempo per stanziare correttamente costi e ricavi di competenza e dunque minori probabilità di incorrere in questo tipo di errori, dovuti alla fretta di chiudere il bilancio in assenza di tutte le informazioni necessarie.
La norma in questione è stata ulteriormente modificata nell'iter di approvazione della legge di Bilancio 2023. Infatti, nell'ultimo capoverso del primo comma dell'articolo 83, è stata aggiunta la previsione per cui, sussistendo gli altri presupposti, la procedura opera soltanto per i soggetti che sottopongono il bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dl 73/2022, ovvero dal medesimo 2022.
La ratio della "stretta" è quella di evitare comportamenti distorsivi e opportunistici. Quindi si dà la possibilità di correggere gli errori con valenza (fiscale) diretta in bilancio solo a quei soggetti che sono controllati, in quanto sottoposti a revisione legale. Il che esclude tutti quei soggetti che, per via ad esempio dei limiti dimensionali indicati dall'articolo 2477 del Codice civile (4 milioni di attivo e di ricavi, 20 occupati in media) non hanno l'obbligo di revisione. E che restano confinati al vecchio meccanismo delle dichiarazioni integrative.
Diverso è il discorso relativo alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri. È questa una modalità diffusa ai fini di una semplificazione societaria atta a ridurre il numero delle entità societarie a favore delle branch, ovvero soggetti che sono mere promanazioni di una società madre. Non redigono il bilancio, se non il rendiconto in base all'articolo 152 del Tuir secondo le regole degli omologhi soggetti nazionali, non hanno un organo amministrativo se non il rappresentante generale, non hanno organo di controllo. In tali casi la revisione è relativa alla società madre estera ma non alla branch italiana, per cui tali soggetti non sembrano rientrare nella semplificazione citata.
Una soluzione è contenuta nella legge delega, laddove l'articolo 9 prevede, oltre alla condizione della revisione legale, il possesso di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati. Potrebbe essere una strada percorribile anche per le branch per la semplificazione degli errori contabili.
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