06 Gennaio 2023
Affrancamento di quote di Oicr a doppio binario
di Alessandro Germani
Una novità assoluta della legge di Bilancio 2023 è la possibilità di affrancare il valore delle quote di Oicr con una sostitutiva del 14% (rispetto al 16% previsto per le partecipazioni societarie quotate e non quotate, si veda l'articolo a sinistra). La misura è contenuta nei commi 112 e 113 della legge 197/2022. Di fatto i redditi di capitale e diversi riconducibili all'Oicr si considerano realizzati se, su opzione del contribuente, viene assoggettata alla sostitutiva del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
È un meccanismo diverso da quello classico dell'affrancamento delle partecipazioni societarie. Quest'ultimo, prevede la redazione di una perizia di stima e l'affrancamento del valore societario in base alla quota percentuale posseduta. Invece, nel caso delle quote di Oicr l'imposta sostitutiva opera sul differenziale fra il valore al 31 dicembre 2022 e il costo storico e in tal modo assoggetta a tassazione tutti i redditi finanziari rivenienti. A quel punto le future cessioni andranno confrontate col valore di carico incrementato del differenziale assoggettato a sostitutiva. Per il valore al 31 dicembre 2022 è scomparso, rispetto al testo iniziale del Ddl, il riferimento ai prospetti periodici degli Oicr, tuttavia si ritiene che il dato non possa che ricavarsi da lì. A ogni modo sul punto sarà utile un chiarimento.
L'opzione va resa entro il 30 giugno 2023 mediante comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto ed è versata entro il 16 settembre 2023. Qui entra in gioco tutto il meccanismo dei sostituti d'imposta previsto per l'ambito degli Oicr italiani e lussemburghesi storici (articolo 26-quinquies Dpr 600/73), per quelli esteri (articolo 10-ter della legge 77/83), per quelli immobiliari italiani ed esteri (articolo 7 del Dl 351/01 e articolo 13 del Dlgs 44/14), i quali ricevono la provvista dal contribuente. In assenza di intervento dell'intermediario, invece, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, con versamento della sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti a una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione. Anche su cosa debba intendersi per categoria omogenea sarà utile un chiarimento, in quanto l'affrancamento è obbligatorio per tutte le azioni o quote che vi sono ricomprese. Le stesse, inoltre, dovranno essere detenute sia al 31 dicembre 2022 sia alla data di esercizio dell'opzione. La norma infine esclude dall'applicazione dell'affrancamento i casi di quote di Oicr per le quali si sia optato per il regime del risparmio gestito (articolo 7 del Dlgs 461/1997).
Ci si domanda anche se le quote di Oicr dotate di diritti patrimoniali rafforzati (carried interest) siano interessate, come sembrerebbe, dalla disposizione agevolativa. In ogni caso considerato che la norma è stata arricchita nell'ambito dell'iter parlamentare e che comporta un notevole carico di adempimenti in capo agli intermediari, è opportuno che sui punti dubbi intervengano quanto prima chiarimenti.
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