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20 Dicembre 2023

Global minimum tax, un’imposta in tre segmenti

di Alessandro Germani


Imposta minima nazionale se l’imposizione è sotto il 15% per i grandi gruppi

Le altre due fasi riguardano le imposte minime integrativa e suppletiva

Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato definitivamente il decreto di attuazione della delega con riferimento alla fiscalità internazionale, che contiene al titolo II il recepimento della direttiva 2022/2523 in materia di imposizione minima globale (global minimum tax). Le cosiddette Globe rules si basano sull’iniziativa Beps che prevede al secondo pilastro le regole per una tassazione minima negli Stati in cui è situata la società apicale dei gruppi multinazionali di grandi dimensioni. Il termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2023.

Figurano fra i soggetti passivi le imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, compresi i ricavi delle entità escluse (quali entità statali, organizzazioni internazionali, organizzazioni senza scopo di lucro, fondi pensione, fondi di investimento), risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti.

Il versamento dell’imposta integrativa avviene mediante tre charging rules: la regola generale dell’imposta minima integrativa (income inclusion rule o Iir); la regola secondaria dell’imposta minima suppletiva (under tax payment rule o Utpr); la regola prioritaria dell’imposta minima nazionale (qualified domestic minimum top-up tax o Qdmtt).

L’imposta minima integrativa è l’imposta dovuta da un’impresa capogruppo in relazione alle imprese del gruppo che scontano un’imposizione inferiore al 15% nel Paese in cui sono localizzate. Il meccanismo si caratterizza per una modalità dall’alto verso il basso in quanto prevede che l’imposta minima integrativa venga applicata dall’impresa nella posizione più elevata nella catena partecipativa.

L’imposta minima suppletiva entra invece in gioco solo quando l’imposizione integrativa non viene prelevata attraverso l’imposta minima integrativa. L’imposta minima suppletiva ha una funzione di salvaguardia del sistema (regola di backstop), applicandosi solo in circostanze specifiche in cui l’imposizione integrativa non viene prelevata con l’imposta minima integrativa.

L’imposta minima nazionale scatta qualora per le imprese di un gruppo che operano in Italia si determini una situazione tale per cui l’Etr si attesti al di sotto del 15% come tassazione minima. È una facoltà prevista dalla direttiva (e applicata dall’Italia) per cui gli Stati possono introdurre un’imposta minima nazionale. Il funzionamento di questa imposta a tre fasi si articola pertanto nella maniera seguente: imposizione integrativa da parte del Paese in cui le imprese del gruppo multinazionale scontano una bassa imposizione se tale Paese ha scelto di introdurre una imposta minima nazionale qualificata (Qdmtt); imposizione integrativa da parte del Paese di localizzazione della partecipante diretta o indiretta, tenendo conto di quanto eventualmente prelevato attraverso una imposta minima nazionale (Iir); imposizione integrativa (Utpr) da parte dei Paesi che adottano il Globe, in cui il gruppo multinazionale è presente con altre imprese, nelle ipotesi in cui l’imposizione integrativa dovuta in relazione alle imprese del gruppo soggette a bassa imposizione non è stata prelevata o solo in parte.

Si parte dall’utile o dalla perdita contabile netta dell’esercizio, calcolati in conformità ai principi contabili usati dalla controllante capogruppo per il bilancio consolidato, prima delle rettifiche da consolidamento. Dopodiché si apporta una serie di variazioni fiscali in aumento e in diminuzione. Si applicano in ogni caso le regole di transfer pricing se le transazioni tra imprese localizzate in differenti Paesi non siano state avvenute a valori di mercato. A regime la dichiarazione annuale andrà presentata entro il 15° mese successivo alla chiusura dell’esercizio cui la dichiarazione si riferisce. Tuttavia, per il primo esercizio di applicazione delle nuove regole (esercizio transitorio) il termine è differito al 18° mese successivo. Pertanto, i soggetti “solari” presenteranno la dichiarazione annuale relativa al 2024 entro il 30 giugno 2026 e quella per il 2025 entro il 31 marzo 2027. Versamento in due rate: il 90% entro l’undicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al quale le imposte si riferiscono; il 10% entro il mese successivo al termine per la dichiarazione annuale.

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