17 Ottobre 2023
Gestori esteri non stabiliti: la vigilanza garantisce l’indipendenza
di Alessandro Germani
È stato posto in pubblica consultazione da ieri fino al 27 ottobre lo schema di decreto del ministero dell’Economia relativo alla investment management exemption introdotta con la legge di Bilancio 2023.
La norma mira a scongiurare che la mera presenza in Italia di fasi dell’industria del risparmio gestito costituisca stabile organizzazione (So) in Italia del gestore estero, con lo scopo di attrarre pezzi del risparmio gestito sul territorio italiano (si veda «Il Sole 24 Ore» 10 gennaio 2023). Sono stati introdotti i commi 7-ter e 7-quater all’articolo 162 del Tuir che prevedevano (comma 7-quinquies) l’emanazione del decreto in questione.
L’articolo 1 del decreto mira a definire i criteri per stabilire quando il veicolo d’investimento è indipendente. Sono tali i veicoli Ue o See conformi alla direttiva 2009/65/Ce (direttiva Ucits) o il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito in base alla direttiva 2011/61/Ue (direttiva Gefia). Sono tali altresì gli Oicr istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con un patrimonio raccolto presso una pluralità di investitori in maniera autonoma, con l’organismo o il gestore assoggettati a meccanismi di vigilanza prudenziale simili all’Italia. Infine si ricomprendono anche enti residenti in Paesi che garantiscono scambio di informazioni assoggettati a vigilanza prudenziale, qualora nessun soggetto superi il 20 per cento del capitale e la gestione sia comunque autonoma rispetto agli investitori. La soglia potrà sospendersi temporaneamente in fase di raccolta o riduzione di capitale e non si applica più quando inizia la liquidazione del fondo.
La relazione chiarisce che non sono veicoli indipendenti quelli nei quali non è riscontrabile l’indipendenza del gestore degli investimenti rispetto agli investitori, quali ad esempio i family office e i club deal.
L’articolo 2 racchiude la nozione di agente indipendente che consente di superare il rischio di stabile organizzazione. Ciò accade quando tanto il veicolo (inteso come società italiana o branch di un soggetto estero) quanto i suoi dipendenti e amministratori sono indipendenti. Il comma 2 sembra garantire un temperamento a un aspetto problematico che emergeva dalla norma primaria, ovvero che dipendenti e amministratori non dovessero ricoprire ruoli di amministrazione/controllo nella catena societaria dell’investimento. Il che è un controsenso nella prassi di mercato di questi veicoli. Così ora si stabilisce che il divieto è riferito alle cariche con deleghe generali operative attribuite dall’organo di amministrazione, ma che sono escluse le specifiche deleghe approvate dall’organo di amministrazione attribuite al soggetto con riferimento a singoli atti. Sembrerebbe un buon temperamento, quantomai opportuno. Relativamente alla necessità che non si superi il 25% dell’ammontare dei risultati economici del veicolo, viene consentito di tenere conto della demoltiplicazione societaria, ma viene ricompresa anche la quota da carried interest, che si pensava invece potesse restare esclusa (circolare Assonime 10/23).
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