03 Novembre 2023
Banche e assicurazioni, nuovo rinvio delle deduzioni su crediti
di Alessandro Germani
Disposizioni operative già in sede di acconto per il 2024 e il 2026
Le esigenze di gettito della manovra attualmente approdata in Parlamento sono chiare come è altrettanto chiara l’intenzione di recuperarlo laddove è possibile. Una strada che da sempre è stata percorsa – con enorme difficoltà degli operatori che poi le deduzioni devono applicarle correttamente – è quella di rinviare le deduzioni sulle svalutazioni e perdite su crediti, sia Ires che Irap, dal 2016 in avanti.
Vediamo la cornice in cui la nuova disposizione si colloca. A partire dal 2015 le perdite su crediti e le svalutazioni per ciò che concerne le banche e le compagnie assicurative sono deducibili tanto a livello Ires quanto Irap. Deve trattarsi dei crediti verso i clienti o gli assicurati. La norma originaria stabiliva che le suddette perdite e svalutazioni fossero deducibili nel 2015 in misura pari al 75% e rinviava poi la deduzione del restante 25% su più anni con varie percentuali (si veda la tabella a lato), fino al 2025. Dopodiché questo spezzatino, per chiare esigenze di gettito che nel tempo si sono susseguite, è cambiato varie volte. È stata spostata in avanti (dal 2018 al 2026) la deduzione del 10%. Poi è toccato a quella del 2019 pari al 12%, che è stata spalmata dal 2022 al 2025. Poi si è arrivati al recente Dl 17/2022 che ha in parte anticipato la deduzione del 10% relativa al 2026 (il 53% nel 2022 e il restante 47% lasciato al 2026) ma ha poi spalmato il 12% relativo al 2022 in quote costanti nei quattro anni successivi.
Qui si innesta il disegno di legge di Bilancio 2024 che all’articolo 11, comma 4, prevede che la misura dell’1% sia differita, in quote costanti, al 2027 e al 2028, sia per l’Ires che per l’Irap. Il successivo comma 5 prevede analogamente che il 3% del 2026 sia differito, in quote costanti, al 2027 e al 2028. Giungendosi così alla rappresentazione dell’ultima riga della tabella. Infine il comma 6 si occupa degli acconti, con locuzione criptica, stabilendo che al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2026 l’imposta del periodo precedente sia determinata non applicando l’articolo 16 del Dl 83/2015 limitatamente alla quota dell’1% e del 3%. E poi che al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028 non si tenga conto delle disposizioni dei commi 4 e 5.
Appare decisamente più chiara la ratio che emerge dalla relazione illustrativa secondo la quale le disposizioni operano già in sede di acconto per il 2024 e 2026, e solo in sede di saldo per i periodi d’imposta 2027 e 2028.
La relazione tecnica conferma questa lettura laddove afferma che per il 2024 la deduzione del 18% passi al 17%, facendo operare la disposizione già in sede di acconto per tale annualità (comma 4). Idem per il 2026 la deduzione passa dal 7,7% al 4,7% operando già in sede di acconto (comma 5). Mentre il rinvio dell’1% in due quote da 0,5% e quello del 3% in due quote da 1,5% operano solo a saldo. Ciò genera maggiori imposte quantificate in 571,2 milioni fra 2024 e 2026 con riassorbimento nei successivi 2028 e 2029.
Sin qui il quadro, a dire il vero assai farraginoso e martoriato di questa disposizione, dall’introduzione originaria del differimento fino a oggi. Sono chiare le esigenze di gettito e i vincoli di finanza pubblica, ma è auspicabile per il futuro, laddove la legge delega vuole improntare il sistema fiscale a una maggiore semplificazione degli adempimenti, che prima o poi questi rompicapi possano cessare. Perché oltre alla chiave fiscale qui c’è anche quella civilistica di differenze temporanee che danno luogo a Dta (imposte anticipate attive), che devono essere eventualmente rimodellate a seguito delle modifiche.
La semplificazione andrebbe a vantaggio delle imprese e dei professionisti che le norme le devono poi interpretare e applicare.
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