09 Ottobre 2025
Nel gruppo slalom per il riporto
di Alessandro Germani
La disciplina delle perdite infragruppo è stata modificata dal Dlgs 192/24 che ha inserito l’articolo 177-ter nel Tuir con decorrenza per le operazioni effettuate già nel periodo d’imposta 2024. Così viene stabilito che i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali dell’articolo 84, comma 3, del Tuir (modifica dell’attività principale effettuata) dell’articolo 172, commi 7 e 7-bis, del Tuir (perdite da fusione) e dell’articolo 173, comma 10, del Tuir (perdite da scissione) non si applicano a livello infragruppo. Per gruppo si intende quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo in base all’articolo 2359, comma 1 numero 1, e comma 2 del Codice civile e in cui una società controlla l’altra o le altre società partecipanti alle operazioni in questione o tutte le società partecipanti alle operazioni sono controllate dallo stesso soggetto. La disapplicazione al riporto delle perdite opera esclusivamente:
- per quelle conseguite in periodi di imposta in cui le società partecipanti alle operazioni di cui alle disposizioni del primo periodo erano già appartenenti allo stesso gruppo (perdite infragruppo);
- per le perdite conseguite antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione, all’atto dell’ingresso nel gruppo della società a cui si riferiscono, o successivamente, i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo previsti dai citati articoli (perdite omologate).
Il meccanismo disapplicativo si estende anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti ex articolo 96, comma 5, del Tuir nonché alle eccedenze Ace riportabili.
È lo stesso quadro RS della dichiarazione a fare riferimento alla citata distinzione fra perdite (e interessi) infragruppo ed omologate.
Vediamo a questo punto come tutto ciò si rispecchi nel rigo RS 48 relativo ai «Dati infragruppo». In particolare, occorrerà indicare:
- in colonna 1, il codice fiscale della società controllante;
- in colonna 2, l’ammontare delle perdite conseguite in periodi di imposta di appartenenza al gruppo («infragruppo»);
- in colonna 3, l’ammontare delle perdite conseguite antecedentemente ma assoggettate al superamento dei test quantitativi e di vitalità («omologate»);
- in colonna 4, l’ammontare dell’eccedenza degli interessi passivi «infragruppo»;
- in colonna 5, l’ammontare dell’eccedenza degli interessi passivi «omologati».
Ricordiamo che queste regole attualmente valide potranno subire in futuro delle modifiche a seguito dell’emanazione del Dm attuativo previsto dal comma 2 dell’articolo 177-ter del Tuir.
© RIPRODUZIONE RISERVATA