12 Giugno 2026
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA - 38ª America’s Cup - Nuovo regime fiscale agevolativo per imprese e lavoratori (D.L. 38/2026 - Legge 88/2026)
1. Premessa
Con la conversione in legge del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 (Legge 22 maggio 2026, n. 88), il Governo italiano ha varato un pacchetto di esenzioni e agevolazioni fiscali finalizzato a neutralizzare il carico fiscale italiano per i soggetti internazionali e i lavoratori coinvolti a vario titolo nella 38ª edizione dell’America’s Cup (Napoli 2027).
Il recente intervento normativo, contenuto nei commi 4-novies e 4-decies dell’articolo 8 del DL 38/2026 è dunque destinato a creare un ecosistema fiscale di favore finalizzato a garantire competitività fiscale, oltre che semplificazioni operative, nei confronti dei soggetti esteri coinvolti nell’organizzazione della manifestazione (team stranieri, sponsor multinazionali, società di marketing, detentori dei diritti televisivi, fornitori tecnici e cantieri navali).
Si evidenzia che la disciplina agevolativa è già pienamente operativa, avendo coperto retroattivamente anche la prima fase ufficiale della manifestazione svoltasi a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della “Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª America’s Cup”, e si estenderà fino alla fase conclusiva della competizione prevista a Napoli nel 2027.
2. Corporate Tax: Esenzione Totale (100%) da IRES e IRAP
Il primo intervento (articolo 8, comma 4-novies del DL 38/2026) riguarda i soggetti giuridici costituiti per l’evento. Nel dettaglio, per garantire la massima attrattività nei confronti dei consorzi stranieri, degli sponsor e della complessa filiera tecnica dell’evento, l’Italia ha azzerato il carico fiscale societario prevedendo l’esenzione totale dall’Imposta sui Redditi delle Società (IRES) e dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).
- Chi ne beneficia? Le persone giuridiche aventi sede legale in Italia costituite nel 2026 dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, nonché le Stabili Organizzazioni (Branch) istituite in Italia dai medesimi soggetti.
- Il vantaggio: Tassazione allo 0% su tutti i redditi derivanti dalle attività direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all’evento.
- Orizzonte temporale: Valido per i periodi d’imposta compresi tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027.
Segnaliamo che l’estensione del trattamento fiscale agevolato anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia di soggetti esteri nel 2026 neutralizza l’effetto ordinario dell’assoggettamento ad imposizione in Italia dei redditi dei team stranieri, evitando che la partecipazione all’America’s Cup determini l’insorgenza degli obblighi impositivi in Italia ai fini IRES e IRAP.
3. Nuove agevolazioni per i lavoratori
Il secondo intervento, contenuto nel comma 4-decies, riguarda, invece, un regime di favore per le persone fisiche non residenti che saranno impiegate in Italia nel corso del 2026 e 2027. In particolare, per i membri dei team, i tecnici e i manager che presteranno la loro attività in Italia senza trasferirvi la residenza fiscale è previsto che i redditi da lavoro dipendente, i redditi assimilati e i redditi di lavoro autonomo percepiti per le prestazioni rese all'organizzatore o ai team sono totalmente esenti da IRPEF, ritenute a titolo d’acconto o d’imposta e imposte sostitutive sui redditi.
Per i soggetti che, invece, negli stessi anni decideranno di trasferire la residenza fiscale in Italia per svolgere la propria attività nell’ambito della manifestazione viene introdotta una tassazione fortemente ridotta. I redditi percepiti nel biennio concorrono infatti alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35% del loro ammontare. Il restante 65% è, invece, totalmente escluso da tassazione.
3.1. Divieto di cumulo
Per evitare sovrapposizioni, la norma (art. 2 del DL) stabilisce che questi benefici non sono cumulabili con altri regimi di favore vigenti in Italia, tra cui:
- Il nuovo Regime degli Impatriati (Art. 5, D.Lgs. 209/2023).
- Gli incentivi per il rientro di Docenti e Ricercatori (Art. 44 del D.L. 78/2010).
- La Flat Tax per i Neo-residenti (Art. 24-bis TUIR).