07 Giugno 2024
Scissione con scorporo, neutralità fiscale per scissa e beneficiaria
di Alessandro Germani
In relazione alle scissioni mediante scorporo la Fondazione e il Consiglio nakionale dei commercialisti affronta dopo gli aspetti civilistici (si veda Il Sole 24 Ore del 15 febbraio 2024) anche quelli fiscali disciplinati dallo schema di Dlgs Irpef-Ires del 30 aprile scorso.
Viene ribadito il principio della neutralità che riguarda scissa e beneficiaria, ma non i soci che non sono interessati dall’operazione rispetto alla scissione tradizionale; di qui l’inapplicabilità del comma 3 dell’articolo 173 del Tuir. La scissa sostituisce quindi i propri asset con le partecipazioni nella beneficiaria, con necessaria continuità di valori per entrambe. Così le partecipazioni ereditano l’anzianità dell’azienda scorporata ai fini dell’holding period mentre gli elementi ricevuti dalla beneficiaria portano con sé il periodo di possesso in capo alla scissa. Se poi la scissa scorpora un compendio aziendale allora le partecipazioni ricevute dalla beneficiaria si considerano iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie sin dai bilanci in cui figuravano come tali le attività e passività della scissa. Più complesso è il discorso quando si scorporano asset e non aziende (si veda il box in alto).
Per ciò che concerne la trasmissione delle posizioni soggettive a favore della beneficiaria, il decreto ha confermato l’impostazione delle scissioni tradizionali per cui si deve rapportare il patrimonio netto della scissa ante scorporo rispetto al netto patrimoniale scorporato a favore della beneficiaria e sostituito con le partecipazioni. Ciò escludendo i crediti Ires e Irap richiesti a rimborso e le eccedenze compensabili propri della scissa.
Circa la qualificazione fiscale del patrimonio netto, la scissa conserva quello in essere ante scissione, mentre per la beneficiaria si tratterà di una riserva di capitale. Corollario di ciò è anche la tematica delle riserve in sospensione d’imposta, che restano sulla scissa visto che non c’è frazionamento di patrimonio a favore della beneficiaria. Non vi è in pratica alcuna traslazione patrimoniale fra scissa e beneficiaria. Ben potrà verificarsi quindi la casistica di un bene che passa alla beneficiaria ma la riserva in sospensione resta sulla scissa.
I limiti al riporto perdite interverranno solo nel caso di beneficiaria preesistente, ipotesi che in dottrina è stata confermata (notariato di Milano).
La scissione con scorporo è utile anche per trasformare una branch in una subsidiary (società italiana), in luogo del conferimento della branch in società nazionale. La problematica dei conferimenti ha sempre riguardato il fatto che secondo l’Agenzia (risoluzione 63/E/18, risposte 633/20 e 251/22) la neutralità presuppone che le partecipazioni rivenienti dal conferimento siano iscritte nel patrimonio della branch. Se la branch viene meno o se le partecipazioni sono assegnate alla casa madre, si verifica tassazione, a meno che non vi siano i presupposti per la Pex. Il decreto in questione interviene sul punto perché, con riguardo alla scissione con scorporo transnazionale, prevede espressamente che essa sia neutrale indipendentemente dal fatto che le partecipazioni siano mantenute nel patrimonio della branch ovvero siano assegnate alla casa madre scissa. Le ipotesi di scorporo in entrata e in uscita saranno disciplinate mediante la exit tax e la entry tax. Come per i conferimenti, poi, così nelle scissioni con scorporo è previsto che l’operazione seguita dalla cessione di partecipazione non costituisca fattispecie di abuso del diritto. Il documento si conclude con una pregevolissima tabella riepilogativa che potrà essere di grande aiuto agli operatori.
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