Imposta assicurazioni, cambia l’acertamento
Alessandro Germani
Nell’ambito del passaggio al Senato del testo della legge delega approvato alla Camera, sono stati accolti alcuni emendamenti che riguardano l’imposta sulle assicurazioni, allo scopo di rivedere i termini dell’accertamento, nonché le sanzioni, di questa specifica imposta che appaiono sperequati rispetto alle altre imposte indirette. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.
L’imposta sulle assicurazioni è un tributo tipico delle compagnie, per le quali il meccanismo di esenzione dall’Iva prevede l’assoggettamento dei premi all’imposta sulle assicurazioni.
La norma in questione è particolarmente datata (legge 1216 del 1961) e quindi non c’è dubbio che necessiti di una revisione (si veda anche Il Sole 24 Ore del 13 giugno 2023).
Le stesse aliquote fanno riferimento agli allegati A, B e C assai risalenti, che non coincidono con le classificazioni in rami successivamente stabilite dall’articolo 2 del D.Lgs. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni Private).
È evidente che la finalità sia differente in quanto la classificazione in rami è di tipo regolatorio in funzione dei livelli di rischio mentre le aliquote riguardano una tematica fiscale ovvero di capacità contributiva in relazione alla copertura dei singoli rischi. Tuttavia non è semplice districarsi.
In tale contesto vanno considerati gli emendamenti accolti ieri in Senato che intervengono sull’articolo 15 relativo al procedimento accertativo. In particolare al comma 1 lettera g), dopo il numero 1 viene aggiunto il numero 1-bis.
Esso prevede la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, dell'apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote.
Il wording utilizzato appare ampio, perché va a toccare i termini di accertamento, per i quali si dà atto della necessità di allinearli alle altre imposte indirette, l’apparato sanzionatorio nonché i meccanismi di applicazione dell’imposta con l’obiettivo di razionalizzare le aliquote.
Ricordiamo che attualmente le sanzioni dell’imposta sulle assicurazioni (articolo 24 della legge 1216/61) sono tarate su vecchissime misure che in molti casi ancora prevedono delle percentuali oltremodo penalizzanti, che oscillano dal 200 per cento al 400 per cento.
Per quanto riguarda i termini di accertamento (articolo 29), poi, questi sono addirittura tarati su dieci anni in caso di mancata o infedele denuncia.
Non c’è dubbio che rispetto a queste due situazioni la previsione degli emendamenti approvati al Senato sembra rendersi conto di un’imposta che al momento appare anacronistica.
D’altro canto anche i principi per cui si vadano a rivedere le modalità di applicazione delle imposte nell’ottica della razionalizzazione delle aliquote farebbe sperare anche in un intervento di semplificazione in questo senso.
Vanno dunque salutati con favore gli emendamenti citati, che potrebbero contribuire finalmente a riscrivere in chiave più moderna l’imposta assicurativa.