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Conferimenti d’azienda, chance per sciogliere il nodo avviamento

Alessandro Germani


La legge delega di riforma fiscale attualmente al vaglio del Senato prevede la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding. La previsione è contenuta nell’articolo 6, comma 1, lettera e) che è rimasto immutato nel passaggio alla Camera. Vediamo dunque cosa si può migliorare in relazione alle citate operazioni.

Il conferimento d’azienda neutrale ai sensi dell’articolo 176 del Tuir è una disposizione rodata e che funziona anche piuttosto bene. Permette infatti di fare emergere i maggiori valori civilistici mediante un’apposita perizia ma la neutralità fiscale consente al conferente di non dover assoggettare a tassazione la plusvalenza realizzata. Di contro, quindi, il conferitario assume contabilmente dei maggiori valori che non sono tuttavia riconosciuti fiscalmente. Il che comporta l’emersione di un doppio binario da quadro RV, salva la possibilità per il conferitario di riallineare i valori fiscali (più bassi) a quelli contabili (più elevati) mediante apposita sostitutiva.

Una problematica che sovente emerge è quella relativa all’avviamento insito nel ramo d’azienda oggetto di conferimento. Perché secondo l’agenzia delle Entrate (circolare 8/E/10, paragrafo 2) quell’avviamento non sarebbe conferibile dal punto di vista contabile. In tal modo, restando in capo al conferente, sarà costui che procederà a dedurlo anche se contabilmente esso è stato azzerato. E ciò vale per l’avviamento acquisito a titolo oneroso o riveniente da affrancamento (ordinario o speciale). In dottrina la visione è totalmente differente (circolare Assonime n. 20/11, norma Aidc n. 181/11), per cui invece l’avviamento è parte dell’azienda (o del ramo) conferiti e dunque transita con essi. Da cui discende la deduzione in capo al conferitario. È evidente come la tematica possa essere finalmente affrontata e sciolta dal legislatore.

L’altro ambito a cui la norma fa riferimento sono gli scambi di partecipazione che implicano la holding. Vediamo in particolare quelli di minoranza qualificata ex articolo 177, comma 2-bis, del Tuir. Con queste operazioni si consente di beneficiare della neutralità indotta, fuori dal controllo, quando si ha una partecipazione qualificata.

Una prima problematica sta proprio nella norma, per cui la holding conferitaria deve essere unipersonale. Questo significa che se moglie e marito (o padre e figlio) hanno un 25% complessivo, dovrebbero ricorrere a due holding separate anziché una sola. E questa sembra una complicazione obiettivamente inutile e che andrebbe superata.

Il concetto di holding poi nasconde altre due problematiche emerse dalle interpretazioni delle Entrate. Una riguarda la nozione di holding. Perché sembrerebbe doversi fare riferimento al valore contabile (come avviene per le holding industriali), senonché l’Agenzia (risposta n. 869 del 2021) ha affermato che si deve guardare ai valori correnti (come avviene in tema di Pex). L’altra grossa problematica è connessa al cosiddetto effetto demoltiplicativo. Infatti la verifica della qualificazione va fatta su tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale. Ora nel momento in cui si scende al secondo o al terzo livello, è molto probabile che si finisca sotto soglia e basta anche una sola situazione di questo genere affinché la neutralità indotta non sia applicabile.

Si tratta quindi di una situazione oltremodo penalizzante. Ora è vero che ci sono state anche aperture da parte delle Entrate. Ad esempio nella risposta n. 429 del 2020 è stato affermato che eventuali operazioni prodromiche atte a soddisfare quanto richiesto dal comma 2-bis devono considerarsi perfettamente lecite e non integrano alcuna condotta abusiva. In quel caso si trattava di compravendite societarie, ma la ratio dovrebbe estendersi anche a qualsiasi altra operazione societaria che miri allo scopo. Però non c’è dubbio che si va su un percorso sempre minato che è quello delle potenziali condotte abusive. Per cui l’occasione della stesura dei decreti delegati sarebbe utile per chiarire le problematiche riportate e fare chiarezza anche nell’ambito delle operazioni straordinarie. 

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