13 Giugno 2024
Compliance fiscale, dati non utilizzabili per il passato
di Alessandro Germani
Con il decreto ministeriale del 29 aprile 2024 recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’8 giugno 2024) è stato emanato il codice di condotta previsto dall’articolo 5, comma 2-bis, del Dlgs 128/2015, finalizzato a indicare e definire gli impegni che assumono reciprocamente l’amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo. Per i soggetti già in regime, il codice dovrà essere sottoscritto nei 120 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto, mentre per i nuovi soggetti andrà sottoscritto contestualmente all’ammissione al regime, vincolando i soggetti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa all’Agenzia. L’impegno riguarda ambedue le parti, ma c’è la sensazione che la strada sia più lunga da colmare per l’Agenzia che non per i contribuenti interessati al regime. Vediamo perché.
L’elenco dei doveri dell’Agenzia appare assolutamente ben calibrato, con molteplici previsioni da salutare favorevolmente. Quanto ai principi di collaborazione, correttezza e trasparenza, è previsto che l’Agenzia debba comprendere il business (punto 1.1) con il minor aggravio di richieste per il contribuente. Questo è un elemento che, soprattutto in un rapporto come quello di cooperative compliance, appare imprescindibile, ma al tempo stesso non scontato.
I punti 1.3 e 1.4 sembrano far presupporre che le informazioni desumibili dalla procedura non possano essere utilizzate per i periodi d’imposta antecedenti del soggetto che entra in procedura o di altro soggetto del medesimo gruppo. L’Agenzia è tenuta poi a dei criteri di proporzionalità in relazione all’attività di controllo sul contribuente, anche in base al contenuto da questi tenuto (punto 1.6) ed è prevista una cooperazione con gli altri uffici, compresa la Guardia di Finanza (punto 1.7) onde evitare duplicazioni e sovrapposizioni di attività ispettive. Ricordiamo che questo è un altro degli aspetti più delicati circa le nuove previsioni dell’istituto.
È poi previsto che le informazioni richieste non creino eccessivo disagio al business, che l’Agenzia ottenga dalle altre amministrazioni le informazioni già disponibili, che per i soggetti nel regime vi sia una circolazione delle informazioni utili (punti 1.8, 1.9 e 1.10). Anche in tema di certezza preventiva viene assicurata un’attenzione alle tempistiche di riposta (punto 2.1), al fatto di effettuare valutazioni oggettive, ragionevoli e proporzionali che tengano conto del business (punto 2.2), alla presenza di risposte che siano rese pubbliche sul sito dell’Agenzia stessa (punto 2.4). Circa la valutazione del sistema di controllo, l’Agenzia assicura il proprio feedback continuo (punto 3.1) nonché di tenere conto delle evidenze di collegio sindacale, revisori contabili, organismi di vigilanza (punto 3.2).
A ben vedere sono tutti punti validissimi e imprescindibili. Tuttavia, la comprensione del business o la numerosità delle richieste, in casistiche in parte similari quali le verifiche di transfer pricing o le vecchie procedure di ruling del patent box, non sempre hanno fornito gli esiti sperati. Anche per ciò che concerne le tempistiche di risposta, rispetto ai tempi ristretti (dettati dal mercato) delle aziende, ci si dovrebbe attendere uno sforzo maggiore lato Agenzia.
Dal lato suo, il contribuente si impegna a dei doveri di trasparenza fiscale e di comportamento etico che coinvolgono anche i suoi organi di gestione. Si impegna altresì a una bassa propensione al rischio fiscale, compreso il fatto che il personale non sia incentivato sulla base di obiettivi di riduzione del carico fiscale. Si impegna inoltre a un’efficace gestione del rischio fiscale e della tax compliance, intesa anche come formazione tecnica dei propri dipendenti sull’argomento. Infine, si impegna ad una relazione trasparente con le autorità fiscali.
Ora, pur trattandosi di doveri gravosi e rilevanti anche per il contribuente, sembra evidente che chi abbia fatto ingresso nel regime abbia messo in conto tutto ciò e si sia attrezzato. E lo stesso si dica per chi adesso valuta l’ingresso nel regime sulla base dei meccanismi premiali e della riduzione delle soglie d’ingresso. Ecco perché il compito sembrerebbe essere più gravoso in particolare per l’Erario.
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