Banche e crediti fiscali, prudenza rafforzata se c’è gestione attiva
Alessandro Germani
In relazione all’acquisto dei crediti d’imposta da parte delle banche è stata aggiornata il 24 luglio la nota di chiarimento di Bankitalia che prevede maggiori accorgimenti in tema di rischio qualora le banche rivendano a terze parti i crediti.
La nota di chiarimento del 5 gennaio 2021 ha riguardato il trattamento dei crediti d’imposta legati al Covid e alle ristrutturazioni edilizie (Dl 18/2020 e Dl 34/2020) per cui gli stessi sono utilizzabili in compensazione oppure ceduti. L’acquirente a sua volta potrà utilizzarli o cederli. Non c’è mai possibilità di rimborso da parte dello Stato né di riporto a nuovo o di richiesta di rimborso della parte di quota non compensata. Il documento Banca d’Italia–Consob–Ivass n. 9 ha chiarito che questi crediti d’imposta sono più assimilabili a un’attività finanziaria e che quindi un modello contabile basato sull’Igìfrs 9 rappresenti l’accounting policy più idonea. Le esposizioni rivenienti dall’acquisto dei crediti d’imposta sono assimilabili alle esposizioni verso «Amministrazioni centrali e banche centrali» con fattore di ponderazione per il rischio dello 0%. Le banche dovranno evitare l’acquisto di un ammontare di crediti non congruo rispetto ai debiti utilizzabili per la compensazione.
È stato richiesto se questo trattamento prudenziale valga anche nel caso di rivendita dei crediti a terzi. Con l’aggiornamento del 24 luglio viene chiarito che l’acquisto di crediti d’imposta con finalità di rivendita a terzi (la cosiddetta “gestione attiva”) denota un intento di negoziazione di tali crediti che espone la banca a rischi aggiuntivi. I crediti fiscali acquistati in eccedenza rispetto al plafond fiscale della banca, e destinati alla rivendita, vanno inclusi nel portafoglio di negoziazione a cui si applica la disciplina sul portafoglio di negoziazione e sui rischi di mercato. I contratti di rivendita sono equiparati a contratti derivati e sono soggetti a rischio di controparte. Le banche che acquistano i crediti oltre il proprio plafond fiscale o li acquistano per la successiva rivendita corrono dei rischi che vanno monitorati nell’ambito del processo interno di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (Internal capital adequacy assessement process). La valutazione è condotta da ciascuna banca e include, quanto meno, un’analisi dei seguenti profili:
- possibilità che il credito di imposta non sia riconosciuto come valido a fini di compensazione;
- efficacia dei contratti di rivendita a controparti terze (se presenti) per mitigare il rischio di negoziazione connesso alla gestione attiva;
- eventuale sequestro di crediti di imposta da parte delle autorità competenti;
- eventuali perdite già realizzate. Banca d’Italia, dunque, prende atto delle modifiche normative che consentono ai crediti di circolare, onde consentire il loro assorbimento che in alternativa costituirebbe un problema sistemico.
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