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29 Dicembre 2020

Niente Iva sui servizi di consulenza dell'advisor, imponibili invece i servizi aggiuntivi dell'assicuratore

di Alessandro Germani



È esente Iva la consulenza dell'advisor ad una Sgr che gestisce fondi alternativi, mentre sono imponibili Iva i servizi aggiuntivi prestati da un intermediario assicurativo. Sono queste le risposte a interpello 628 e 629 del 29 dicembre Quanto alla risposta 628, Alfa è una Sgr che gestisce fondi mobiliari chiusi e ha stipulato con Beta, società estera controllata, un contratto di consulenza per cui l'advisor è tenuto ad individuare nuove opportunità di investimento e/o disinvestimento in vari paesi europei. Le Entrate confermano che l'attività di consulenza è riconducibile alla «gestione di fondi comuni di  investimento» di cui all'articolo 10, comma 1, n. 1 del Dpr 633/72 e come tale è esente Iva. Non si guarda al dato soggettivo, e quindi  l'attività può essere posta in essere anche da un terzo rispetto alla Sgr, ma a quello oggettivo. L'esenzione in base alla sentenza Abbey National del 4 maggio 2006 si applica se i servizi formano «un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l'effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali» del servizio di gestione di un fondo comune (risoluzioni 75/E/07,  97/E/13 e 61/E/18). La nozione di fondo comune di investimento in base ai giudici comunitari risulta ampia ed è assimilato a un Oicvm quando è sottoposto a vigilanza statale specifica, è partecipato da più investitori e il rendimento dell'investimento dipende dai risultati del fondo. Se dunque i Fia hanno tali caratteristiche, i servizi dell'advisor intrinsecamente connessi all'attività della Sgr beneficiano dell'esenzione.
Nella risposta 629 Alfa è un intermediario assicurativo che offre anche servizi aggiuntivi tramite una app (antifurto, tracciabilità dell'auto, assistenza alla guida, eccetera). Tali servizi possono essere venduti anche autonomamente rispetto alla polizza assicurativa. Secondo le Entrate esiste accessorietà quando la prestazione è di fatto unica, nel senso la sua scomposizione avrebbe carattere artificiale. In quel caso la prestazione accessoria (articolo 12 del Dpr 633/72) segue come trattamento l'operazione principale, quando le operazioni convergono verso un unico obiettivo e costituiscono un unicum economico (risoluzioni 337/E/08 e 230/E/02). La fornitura dei servizi aggiuntivi non si pone in rapporto di stretta funzionalità con la sottoscrizione delle polizze assicurative RC auto. Tali servizi non integrano, né completano o rendono possibile la prestazione principale. Infatti l'intermediario è in grado di vendere le  polizze assicurative indipendentemente dalla fornitura dei servizi aggiuntivi, come dimostrato anche dal fatto che i servizi aggiuntivi possono rivolgersi a clienti differenti e possono  essere acquisiti autonomamente, senza contrarre la polizza. Tali servizi, quindi, si configurano come autonoma prestazione imponibile ex articolo 3 del Dpr 633/72. L'articolo 36, comma 3 del Dpr 633/72 consente la separazione delle attività a quei soggetti che esercitano più attività e che restano colpiti dal meccanismo del pro rata. Infatti la presenza di attività imponibili assieme ad esenti genera una parziale indetraibilità degli acquisti. Generalmente la separazione è ammessa in presenza di attività contraddistinte da differenti codici Ateco (risoluzione 184/E/08 e circolare 22/E/13). Tuttavia tale riferimento non può considerarsi necessariamente esaustivo (circolare 19/E/18). Secondo le Entrate, infatti, la separazione è ammessa anche se le attività di fatto sono riconducibili allo stesso codice Ateco. Se le attività sono uniformi ma suscettibili di essere distinte in base a criteri oggettivi, possono comunque essere separate.